Esposizione punto 804 CU importo ritenuta mancato preavviso corrisposto a eredi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta al quesito del Dr. Fabio Bertuccioli
QuesitiSi chiede come operare nel caso in cui non sia stato stralciato un residuo attivo per inesigibilità ma nel corso dell'anno si incassano somme riferite ad anni precedenti per i quali non sono stati previsti accertamenti, visto che il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato 4/2 prevede il caso di residuo attivo stralciato erroneamente.
Per quanto riguarda il residuo attivo “inesigibile” il P.C. dispone che si proceda all’accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell’avanzo di amministrazione; trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. Per quanto concerne invece la gestione contabile della riscossione di somme riferite ad anni precedenti (senza che fossero state a suo tempo accertate, ovvero senza i relativi residui attivi), risultando cioè l’esigenza di procedere al riconoscimento di un maggior importo di crediti rispetto all’ammontare dei residui attivi contabilizzati, è necessario procedere all’immediato accertamento di nuovi crediti, imputati contabilmente alla competenza dell’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili.
Dr. Fabio Bertuccioli 10/03/2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QR n.4529, Sintomo QR n.4579
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
ANAC – 29 aprile 2025 (parere anticorruzione del 9 aprile 2025)
Risposta della Dott.ssa Laura Egidi
Risposta di Andrea Dallatomasina
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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