Assegno di inclusione (ADI): indicazioni su cosa deve fare la Pubblica amministrazione. Nuova sezione del sito ADI Operatori
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 10 giugno 2025
Risposta al quesito del Dr. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL’Ente intende conferire un incarico retribuito di natura occasionale a un dipendente di un'altra amministrazione pubblica ex art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. L'art. 3, co. 55 della L. n. 244/2007 prevede che "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
In merito a ciò, si chiede se gli incarichi di natura occasionale conferiti a dipendenti di un'altra amministrazione, debbano essere ricompresi all'interno del programma degli incarichi. Si chiede infine conferma della vigenza della disposizione di cui all'art. 1 co. 42 della L. n. 311/2004, secondo cui per gli enti sopra i 5.000 abitanti il provvedimento con cui è conferito l'incarico di studio, ricerca, consulenza deve essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'organo di revisione economico è finanziaria dell'ente, e se tale previsione è da applicarsi anche agli incarichi di natura occasionale conferiti a dipendenti di un'altra amministrazione.
Gli incarichi occasionali possono essere conferiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che deve essere preventiva come previsto dall’art. 53, comma 8, del Dlgs. 165/2001.
Tali incarichi non devono essere previsti nella programmazione degli incarichi se relativi ad attività istituzionali dell’amministrazione conferente.
Secondo le linee guida della Corte dei Conti, sezione regionale per l’Emilia Romagna (Deliberazione n. 241/2021), l’art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004 è, in parte, implicitamente abrogato dall’art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005. Conseguentemente in base a tale ultima disposizione l’obbligo di trasmissione degli atti di spesa riguarda:
La Corte, inoltre, conferma che l’atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale (art. 1, c. 42, l. 311/2004).
Inoltre, trattandosi di dipendenti pubblici si ritiene non debba essere trasmesso alla Corte dei conti.
L’art 1, comma 42, della suddetta legge è, quindi, tutt’ora vigente ed è da ritenersi estesa anche a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in quanto parla di incarichi dati a soggetti “esterni” all’amministrazione. L’articolo, inoltre, stabilisce che il ricorso all’incarico, debba essere “adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi”, debba avere il parere del revisore e debba essere comunicato alla Corte dei Conti.
dott. Angelo Maria Savazzi 10 marzo 2023
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