Incarichi di natura occasionale conferiti a dipendenti di un'altra amministrazione

Risposta al quesito del Dr. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
13 Marzo 2023

L’Ente intende conferire un incarico retribuito di natura occasionale a un dipendente di un'altra amministrazione pubblica ex art. 53 del D.lgs. n. 165/2001, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. L'art. 3, co. 55 della L. n. 244/2007 prevede che "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

In merito a ciò, si chiede se gli incarichi di natura occasionale conferiti a dipendenti di un'altra amministrazione, debbano essere ricompresi all'interno del programma degli incarichi. Si chiede infine conferma della vigenza della disposizione di cui all'art. 1 co. 42 della L. n. 311/2004, secondo cui per gli enti sopra i 5.000 abitanti il provvedimento con cui è conferito l'incarico di studio, ricerca, consulenza deve essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'organo di revisione economico è finanziaria dell'ente, e se tale previsione è da applicarsi anche agli incarichi di natura occasionale conferiti a dipendenti di un'altra amministrazione.

Risposta

Gli incarichi occasionali possono essere conferiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che deve essere preventiva come previsto dall’art. 53, comma 8, del Dlgs. 165/2001.

Tali incarichi non devono essere previsti nella programmazione degli incarichi se relativi ad attività istituzionali dell’amministrazione conferente.

Secondo le linee guida della Corte dei Conti, sezione regionale per l’Emilia Romagna (Deliberazione n. 241/2021), l’art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004 è, in parte, implicitamente abrogato dall’art. 1, comma 173 della Legge n. 266/2005. Conseguentemente in base a tale ultima disposizione l’obbligo di trasmissione degli atti di spesa riguarda:

  1. tutte le pubbliche amministrazioni, secondo l’ampia accezione definita nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. A tale proposito, la Corte conferma che l’obbligo riguarda: regioni, enti locali, unioni di comuni e, più in generale, tutte le pp. aa. nell’ampia accezione descritta;
  2. i provvedimenti di impegno ed altri eventuali atti di spesa. L’obbligo di trasmissione concerne i provvedimenti di impegno di spesa, nonché gli atti di spesa da cui è possibile verificare i presupposti per il legittimo affidamento (determina o delibera di affidamento incarico, nonché convenzione stipulata con l’interessato incaricato);
  3. gli atti che eccedono una spesa di 5 mila euro. La soglia dei 5 mila euro va calcolata con riferimento all’ammontare definitivo di spesa dei singoli provvedimenti e atti;

La Corte, inoltre, conferma che l’atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente locale (art. 1, c. 42, l. 311/2004).

 

Inoltre, trattandosi di dipendenti pubblici si ritiene non debba essere trasmesso alla Corte dei conti.

L’art 1, comma 42, della suddetta legge è, quindi, tutt’ora vigente ed è da ritenersi estesa anche a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in quanto parla di incarichi dati a soggetti “esterni” all’amministrazione. L’articolo, inoltre, stabilisce che il ricorso all’incarico, debba essere “adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi”, debba avere il parere del revisore e debba essere comunicato alla Corte dei Conti.


dott. Angelo Maria Savazzi    10 marzo 2023


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