Cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna

Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
14 Marzo 2023

Un cittadino argentino maggiorenne si presenta ai nostri sportelli per richiedere il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna. Il cittadino è residente presso il nostro comune, ha il permesso di soggiorno ed è nato nel 1996. Il suo atto di nascita però non era mai stato trascritto in alcun comune.

Il padre è residente nel nostro comune ed è stato riconosciuto italiano nel 1990.

Ai fini del riconoscimento della cittadinanza il cittadino presenta un atto di nascita argentino in cui la dichiarazione è resa da una terza persona ed entrambi i genitori, non coniugati, sono menzionati nell’atto che però non hanno sottoscritto.

Non essendoci un esplicito riconoscimento paterno si ritiene di dover emettere un preavviso di rigetto.

Si chiede se sia possibile sanare la lacuna sopra esposta con un riconoscimento paterno dinanzi all’ufficiale di stato civile oppure se si debba procedere con un riconoscimento ex novo (senza l'assenso della madre, il cui nominativo sarà pertanto omesso nella trascrizione) e quindi il figlio maggiorenne darà l'assenso facendo pertanto decorrere la data del riconoscimento della cittadinanza dalla data del riconoscimento ex novo.

Risposta

Il cittadino maggiorenne di cui trattasi non dovrà essere gestito come un cittadino richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis applicando la Circolare del Ministero dell’Interno n. K28.1 del 8 aprile 1991, ma dovrà rendere la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana (articolo 2 comma 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 “Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione”) in quanto il riconoscimento di filiazione è avvenuto quando il ragazzo è maggiorenne.

Il padre dovrà procedere al riconoscimento dinnanzi all’ufficiale dello stato civile. Siccome il figlio ha compiuto il 14° anno d’età, il riconoscimento del padre non produce effetti senza il suo assenso (articolo 250 comma 2 del Codice Civile) che può essere reso contestualmente. All’atto di riconoscimento si inseriranno le parole “Il figlio sopra indicato ha prestato l’assenso al proprio riconoscimento con dichiarazione orale resa, ai sensi dell’art. 250 del codice civile, in mia presenza (o: con dichiarazione resa dinanzi a ..., che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro)”.

Il figlio stesso dovrà scegliere il cognome con cui essere identificato (Formula 146 del Decreto Ministeriale 5 aprile 2002, annotazione del riconoscimento in atto di nascita).

Dopo il riconoscimento il figlio, straniero maggiorenne, conserva la propria cittadinanza ma, entro un anno dal riconoscimento, può dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza (Formula 74 del Decreto Ministeriale 5 aprile 2002).

Essendo un’istanza di acquisto della cittadinanza è soggetta al pagamento di un contributo di importo pari a Euro 250,00 (articolo 9-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91).

Ricordo che ai sensi dell’articolo 15 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, l’acquisto avrà effetto dal giorno successivo alla dichiarazione.

Infine l’ufficiale dello stato civile dovrà predisporre il procedimento per l’accertamento in base all’articolo 16 del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 che sarà trascritto nei registri di cittadinanza, annotato nell’atto di nascita (articolo 24, comma 1, lettera b), e articolo 49, comma 1, lettera i), del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) ed infine comunicato all’ufficiale d’anagrafe per la variazione della cittadinanza.


Dott. Dallatomasina Andrea 13 Marzo 2023


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