Nessuna retribuzione per assenze illegittime

Risposta al quesito del Dr. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
14 Marzo 2023

Ricostruzione di fatto: l'Ente ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale ex art. 92 TUEL, assumendo alle proprie dipendenze un Agente di Polizia Locale.

Nelle more del contratto, l'Ente rileva come il dipendente non stia svolgendo la propria prestazione lavorativa (svolgendo difatti un numero di ore settimanali pari a zero ovvero inferiori a quanto stabilito nel contratto).

L'Ente si domanda: - in primis, se la retribuzione mensile corrisposta al dipendente possa essere parametrata alle ore effettive di servizio prestate/mese; - se l'impossibilità di fatto dell'Ente di poter erogare il servizio di Polizia Locale (impossibilità data dall'assenza del dipendente) possa considerarsi giusta causa di risoluzione anticipata del contratto.

Rileva a tal fine ricordare come il dipendente - assunto a tempo indeterminato e parziale presso altro Ente - stia svolgendo un corso di formazione obbligatoria e che abbia deciso di svolgere detto corso anche nelle giornate/ore in origine riservati alla scrivente.

Risposta

La prestazione lavorativa deve essere erogata dal dipendente in relazione al contratto di lavoro subordinato e le eventuali assenze devono rientrare nel perimetro consentito dalle disposizioni legali e contrattuali vigenti; le assenze non riconducibili a tali ipotesi costituiscono inadempimento che impone all’amministrazione di non retribuire le assenze illegittime e di contestare le infrazioni che hanno natura disciplinare con le conseguenze che da tali contestazione possono derivare all’esito del procedimento disciplinare.

A tal fine si ricorda che l’art. 55-quater, comma 1, lettera b) del DLgs. 165/2001 prevede la sanzione disciplinare del licenziamento nella ipotesi di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio ovvero nell’ipotesi di mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione.

Al di fuori di questa ipotesi, l’art. 72, comma 4, lettera c) del CCNL 16.11.2022 prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo, nella ipotesi di “assenza ingiustificata dal servizio”.

Rimane infine il recesso per giusta causa ex art. 2119 del codice civile, pienamente applicabile al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e certamente invocabile in presenza di una lesione al rapporto fiduciario che lega il lavoratore all’amministrazione e, quindi, del verificarsi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

La partecipazione ad attività formative da parte del dipendente, peraltro, deve essere concordata con l’amministrazione e comunque valutata in relazione alle esigenze organizzative e di servizio della medesima amministrazione anche tenendo conto della tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato).


dott. Angelo Maria Savazzi    13 marzo 2023


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