Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito del Dr. Fabio Venanzi
QuesitiCon riferimento allo sgravio contributivo in vigore da gennaio 2023 si chiede di sapere se a coloro che svolgono servizio a scavalco (segretari comunali o funzionari comunali) per l'erogazione di tale sgravio si deve fare riferimento allo stipendio complessivo in godimento o allo stipendio erogato dal singolo Comune.
Come precisato dall’Inps con la circolare n. 7 del 24 gennaio 2023, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.
Non essendo previste deroghe, lo sgravio troverà applicazione anche nei confronti dei segretari comunali (per scavalchi/reggenze) e dei funzionari incaricati ai sensi dell’articolo 1, comma 557, Legge 311/2004.
13 marzo 2023 – Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5566 sintomo n. 5675
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Ministero dell’Interno – Decreto 14 maggio 2025
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