Risposta al quesito del Dr. Angelo Maria Savazzi
QuesitiCon decreto Sindacale del 2019 a seguito di regolare avviso pubblico è stato assunto a tempo pieno e determinato un dipendente ai sensi dell'art 110 Tuel con categoria D1 al quale è stata attribuita la posizione organizzativa dell'aria finanziaria.
Poiché l'ente nel 2019 non aveva una pesatura delle posizioni organizzative, nel decreto di attribuzione è stato fissato il compenso minimo per la P.O. con la seguente dicitura: "Di corrispondere, nelle more della pesatura del nucleo di valutazione, l'indennità di posizione pari ad 5.164.57, fatto salvo rimborso o conguaglio". Nel 2021 l'organo di valutazione attribuisce una pesatura all'area finanziaria pari ad 14.000,00 non specificando se retroattiva.
Il quesito riguarda il nuovo importo da corrispondere alle posizioni organizzative di 14.000,00: è riferibile solo al 2021 o può essere considerato valido anche per le annualità 2019 e 2022?
La pesatura delle posizioni organizzative ha validità fino a quanto non intervengano modifiche organizzative o modifiche ai criteri previsti dalla metodologia. Per cui si deve ritenere una pesatura effettuata nel 2021 continua ad essere valida nel 2023.
Per quanto riguarda la retroattività occorre prestare particolare attenzione in quanto non rappresenta una modalità fisiologia di gestione degli incarichi che dovrebbero intervenire successivamente alla graduazione. Ciò premesso nel caso specifico il decreto di conferimento dell’incarico ha espressamente previsto un valore minimo della pesatura “nelle more della pesatura”, per cui si deve ritenere che una volta intervenuta questa debba valere dalla data di conferimento dell’incarico.
dott. Angelo Maria Savazzi 13 marzo 2023
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5568 sintomo n. 5677
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
presentata dal dott. Angelo Maria Savazzi
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