Pubblicazione delibera consiliare

Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo

Quesiti

16 Marzo 2023

L’art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che gli Enti possono esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere all’Agente della riscossione, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it., SEMPRE ENTRO LA STESSA DATA.

L’ente comunale ha esercitato tale facoltà di NON applicare l’annullamento parziale, cioè ha deliberato il DINIEGO allo stralcio parziale dei debiti fino a 1000 euro, il 30 gennaio u.s., con uno specifico provvedimento consiliare, nelle forme previste dalla legislazione vigente, ma non ha adempiuto alla pubblicazione sul sito internet istituzionale, nei termini di legge previsti.

Ovverosia, a seguito di un quesito chiarificatore, ha pubblicato l’atto il giorno 02 marzo u.s., fuori dei termini previsti, dopo ben 30 giorni dalla deliberazione.

Pertanto, con la presente si chiede di sapere, gentilmente, se:

  • la citata delibera comunale che dispone l’applicazione della definizione delle controversie tributarie, come atteso dall’art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, HA PERSO EFFICACIA con la MANCATA, ovvero, RITARDATA pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune.
Risposta

Dal sito dell'Agenzia delle Entrate - Riscossioni si legge che i termini sono modificati, come segue.

"La Comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione dell’annullamento automatico “parziale” (art. 1, commi 227 e 228, della Legge n. 197/2022) può essere effettuata da parte degli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali trasmettendo all’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 marzo 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:

  • il modulo - pdf compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari) firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
  • copia del provvedimento adottato.

Dr. Eugenio De Carlo    14/03/2023


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