Mutuo per acquisto immobile senza benefici in termini monetari

Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Marzo 2023

L'amministrazione intende acquisire un immobile attraverso l'apertura di un mutuo a 29 anni per inserire al suo interno una cooperativa che si fa carico di ogni spesa di ristrutturazione da compiere e che, per contro, non partecipando alla spesa sostenuta dall'ente perché gli incassi ricevuti saranno totalmente loro. Chiedo: può l'ente indebitarsi per un investimento che non frutterà alcun beneficio in termini monetari? Può l'ente fare beneficienza a fronte di un investimento di circa 1 milione di euro?

Risposta

Poiché nel quesito viene specificato che l'investimento " … non frutterà alcun beneficio in termini monetari …" si deduce che l'Ente, una volta acquistato l'immobile, intende concedere l'immobile stesso a favore di una cooperativa senza ricevere alcun corrispettivo, salvo la ristrutturazione dell'immobile in questione a carico della cooperativa (fattispecie che configurerebbe quindi un comodato oneroso).

In mancanza di ulteriori e specifici elementi di valutazione (durata della concessione, attività svolta dalla cooperativa, garanzie da prestarsi a fronte dell'obbligo di ristrutturazione, ecc.) una tale prospettazione suscita particolare perplessità: al riguardo si evidenzia che l'immobile, una volta acquistato, configura un bene patrimoniale disponibile, per la cui gestione l'Ente è tenuto ad osservare criteri di efficienza ed economicità, cui può eccezionalmente e parzialmente derogarsi sulla base di specifiche motivazioni nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico (Corte dei conti Sez. Lombardia, n. 172/2014; Sez. Lazio n. 87/2014; Sez. Campania, n. 357/2016 e n. 8/2017); e poiché lo scopo del patrimonio disponibile è generalmente quello di produrre reddito, la concessione in uso gratuito di un immobile pubblico costituisce, in via generale, un utilizzo non coerente con le finalità del bene, poiché non reca alcuna entrata all’Ente; pertanto l’uso gratuito, in assenza dei presupposti di legge, concretizzerebbe una ipotesi di depauperamento delle ricchezze della collettività amministrata in violazione del principio di buona amministrazione, pur non risultando precluso a priori all’amministrazione la concessione in uso gratuito di propri beni immobiliari, quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali a vantaggio dei cittadini (Corte dei conti Sez. Veneto n. 109/2022).

Da quanto sopra esposto deriva, a parere dello scrivente, la necessità che gli atti che dovranno essere al riguardo adottati dovranno fornire specifica e dettagliata motivazione sotto il profilo dell'interesse pubblico perseguito con la ipotizzata concessione, onde evitare che possa configurarsi una ipotesi di danno erariale (si veda al riguardo la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, n. 12 del 31 gennaio 2017).

Sotto il profilo dell'indebitamento, mentre da una parte la assunzione del mutuo risulterebbe formalmente conforme a quanto stabilito dall'articolo 10 della legge n. 243/2012, in forza del quale il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento (e l'acquisto di un immobile rappresenta un investimento), la natura di “mutui di scopo” che è propria delle operazioni di indebitamento degli enti locali impone che la assunzione di un mutuo non può prescindere dalla finalità che l'amministrazione intende perseguire con tale operazione; conseguentemente anche gli atti relativi alla operazione di indebitamento dovranno adeguatamente motivare sotto il profilo della destinazione delle corrispondenti risorse, oltre che essere corredasti del parere dell'organo di revisione (articolo 239, comma 1, lettera b, n. 4, del TUEL).


16 marzo 2023 dr. Ennio Braccioni


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