Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede chi tra i dipendenti del Comune può essere investito della carica di Responsabile del procedimento amministrativo e del procedimento informatico ex D.lgs. n. 39 del 12/02/1993 e procedere alla notifica e alla certificazione di atto conforme all’originale in caso di verbali della Polizia Municipale.
Si premette che, sebbene non esista una norma specifica che autorizzi l’uso della firma a stampa nei rapporti pubblica Amministrazione e cittadini (il D.lgs. 39/93 si riferiva ai rapporti tra pubbliche Amministrazioni), la Corte di Cassazione ha avallato questa prassi, fissando il principio secondo cui il documento con indicazione a stampa del firmatario può sostituire a tutti gli effetti le evidenze cartacee in tutti quei casi in cui la legge non prevede l’autografia della sottoscrizione come requisito di esistenza giuridica dell’atto e, in ogni caso, quando gli elementi del documento consentono comunque di riferire con certezza quel determinato documento al suo autore (Cfr. Cass. 10 giugno 2009, n. 13375; 31 maggio 2005, n. 11499; 22 novembre 2004, n. 21954; 26 agosto 2004, n. 16988; 12 luglio 2001, n. 9441; 1° agosto 2000, n. 10031; 27 luglio 2000, n. 9891; 5 maggio 2000, n. 5684; 10 febbraio 2000, n. 1458; 24 settembre 1997, n. 9394; 7 agosto 1996, n. 7234)
Si aggiunga che, nella maggior parte dei manuali dei flussi documentali, viene riportato che, nelle note a carattere ordinario e corrente, o di rilevanza interna, da spedire per posta ordinaria (PEO) o tramite il protocollo ASP (PEC), se e solo se destinate ad articolazioni dell’Ente interessato è possibile far ricorso alla firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs. n. 39/93, art. 3 comma 2. Ciò per la facilità con cui, dati gli strumenti messi a disposizione dall’Ente interessato, è possibile verificare la “paternità” del documento. In tutti gli altri casi, nell’ambito dei sopracitati manuali, viene indicata come necessaria la firma digitale.
Inoltre, posto che si dovrebbe lavorare con documenti nativi digitali, sebbene la disposizione richiamata nel quesito sia ancora vigente, la stessa va attualizzata nell’ambito dell’assetto normativo vigente per cui molte pubbliche Amministrazioni stanno ricorrendo, per i casi prospettati, alla firma digitale (automatica) massiva.
Ciò detto, si richiama il testo dell’art. 10 del d.lgs. n. 39 del 12/02/1993 (ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179):
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell’ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.
Da questa previsione, sebbene abrogata, è possibile ritenere che funzione di responsabile del procedimento amministrativo e del procedimento informatico (lungamente meno complessa di quella di responsabile per i sistemi informativi automatizzati che, ora, semplificando, “coincide” con quella del RTD) possa essere svolta dai dipendenti che siano inquadrati almeno nella categoria C, sulla base della vigente classificazione delle categorie contrattuali.
Avv. Elena Conte 20 Marzo 2023
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