Risposta al quesito della dr.ssa Roberta Mugnai
QuesitiUn avvocato ha trasmesso per posta ordinaria l'ordinanza emessa dal tribunale di Roma per il riconoscimento della cittadinanza italiana a una cittadina e a suo figlio.
Si chiede se sia necessario trascrivere l'ordinanza sia per il genitore che per il figlio, se vi sia una formula specifica da utilizzare e quale sia il termine entro il quale trascrivere gli atti di nascita degli interessati a cui va apposta l’annotazione di cittadinanza.
L’art.24 DPR 396/2000 elenca gli atti trascrivibili nei Registri di cittadinanza e, fra questi, non ci sono le ordinanze di riconoscimento della cittadinanza italiana; come, d’altronde, non è prevista la trascrizione dell’attestazione del Sindaco di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis.
Detto questo, alcuni uffici dello Stato Civile hanno dato un’interpretazione estensiva alla norma intendendo che all’ordinanza (e anche all’attestato) di riconoscimento di cittadinanza italiana si possa applicare, in via analogica, l’attività di trascrizione prevista per i provvedimenti e per gli attestati relativi ad acquisto, perdita e riacquisto di cittadinanza italiana. Nel caso che, in un’ottica di tracciabilità delle procedure di cittadinanza, si preferisca provvedere alla trascrizione dell’ordinanza e la vostra Prefettura (in fase di verifica) la ritenesse un’attività non dovuta, la soluzione sarebbe la successiva cancellazione dell’atto.
Concludendo, stando alla lettera della normativa, non siete tenuti a trascrivere l’ordinanza del tribunale di Roma di riconoscimento della cittadinanza italiana dei due richiedenti e potete direttamente trascrivere gli atti (che vi devono essere trasmessi in originale), premettendo nel “cappello” dell’atto gli estremi dell’ordinanza del tribunale di Roma.
Non è prevista alcuna annotazione nell’atto di nascita per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, neppure se ottenuta per via giudiziale.
Gli atti di stato civile per la trascrizione devono essere consegnati (o spediti) in originale (legalizzati e con traduzione ufficiale). A seconda di quanto ordinato all’ufficiale dello Stato Civile nell’ordinanza di riconoscimento della cittadinanza italiana, si provvederà a trascrivere quelli di tutte le generazioni o soltanto quelli dei due interessati (madre e figlio).
Per quanto riguarda i termini per la conclusione del procedimento di trascrizione degli atti di stato civile, si deve fare riferimento all’art.2 della Legge n.241/1990 che dispone che la PA deve concludere entro 30 giorni, a meno che la vostra Amministrazione abbia provveduto con apposito regolamento a stabilire termini diversi.
Dott.ssa Mugnai Roberta 20 Marzo 2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QD n.2595 Sintomo QD n.2625
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: