Cognome da attribuire a seguito di riconoscimento paterno successivo a quello materno

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
22 Marzo 2023

Abbiamo ricevuto da un comune limitrofo una comunicazione per l’apposizione sull’atto di nascita di una bimba nata nel 2019 (all'epoca residente in questo comune) di un’annotazione concernente il riconoscimento paterno tardivo, avvenuto nell’anno corrente. Sono stati allegati anche l'atto di consenso al riconoscimento della madre e l'atto di riconoscimento del padre. Poiché nei suddetti atti nulla è precisato in merito al cognome da attribuire alla bambina, si chiede come procedere alla luce della circolare del Ministero dell'Interno n. 63 del 01/06/2022 e se quindi sia opportuno contattare i genitori per rendere una dichiarazione relativa al cognome della piccola.

Risposta

Nel caso descritto nel quesito non si tratta di riconoscimento contestuale da parte di entrambi i genitori al momento della nascita della bimba, bensì di riconoscimento paterno successivo a quello materno, fattispecie alla quale si applica, in caso di minore età del figlio, il quarto comma dell’art. 262 del codice civile. (“Nel caso di minore età  del  figlio,  il  giudice  decide  circa l'assunzione del cognome del  genitore,  previo  ascolto  del  figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età  inferiore ove capace di discernimento”). Giudice competente è il Tribunale ordinario, non più il Tribunale per i Minorenni, che è stato competente fino alla riforma della filiazione ad opera della L. n. 219/2012.

Invece, se il riconoscimento paterno, successivo a quello materno, riguarda un figlio maggiorenne, spetta a quest’ultimo decidere se assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. (art. 262 comma 2 cod. civ.).

Peraltro, è utile ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n.131/2022, ha impresso una svolta epocale alla disciplina del cognome del figlio, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, del codice civile "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto." L'illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull'attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

In conclusione, nel caso descritto nel quesito, se i genitori vogliono variare il cognome della figlia, devono rivolgersi al Tribunale ordinario avanzando una specifica richiesta che sarà valutata dal Tribunale stesso alla luce degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 131/2022.


Dr.ssa Liliana Palmieri 21 Marzo 2023


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