Pubblicato il bando per progetti di assistenza a favore delle vittime della tratta
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità – Bando n. 7/2025
Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se un ente locale possa partecipare ad una procedura di asta pubblica per acquisire terreni nell'ambito dei quali realizzare un parcheggio pubblico. L'asta, il cui valore iniziale era di euro 71.000,00 è arrivata ad un valore di euro 12.000,00.
Non si ravvisano motivi ostativi, purché l’acquisito rientri nei documenti di programmazione, a partire dal DUP, e di bilancio dell’ente approvati dal Consiglio comunale.
Non è certamente la modalità di acquisto, mediante asta pubblica, che impedisce all’ente di acquistare un bene, specie se si tratta di operazione conveniente dal punto di vista economico, demandando ad apposito ufficio il relativo procedimento, mediante deliberazione di Giunta comunale attuativa delle previsioni programmatiche e di bilancio di cui si è detto.
Invero, come rilevato anche alla magistratura contabile (v. ad es. Corte dei conti sez. contr. Campania, parere di cui alla deliberazione n. 52/2021– 31 marzo 2021, la limitazione dell’autonomia negoziale degli enti territoriali in materia di acquisizione di nuovi immobili è venuta meno, a decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “a decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa (…): f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. A decorrere dal 2020, pertanto, la disciplina limitativa dell’autonomia negoziale degli enti territoriali, declinata ai fini del contenimento della spesa pubblica sul crinale degli acquisti immobiliari, ha cessato di trovare applicazione, con la conseguenza che gli enti territoriali possono acquistare beni immobili senza necessità di dimostrare il carattere indispensabile ed indilazionabile dell’acquisto, nonché la congruità del prezzo.
Rimane sempre la necessità che la sottoscrizione di tali contratti passivi avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.). Il principio di buon andamento letto alla luce di quello dell’equilibrio di bilancio vincola l’amministrazione a impiegare nel modo più efficiente possibile le risorse, anche immobiliari, di cui dispone ai fini del perseguimento degli interessi pubblici affidati alla sua cura. L’autonomia negoziale degli enti pubblici soggiace, inoltre, al limite funzionale della compatibilità con lo scopo pubblico affidato alla cura dell’ente.
Piuttosto si potrebbe porre il problema del rispetto del principio generale dell’evidenza pubblica per l’acquisto dei beni della PA, salvo ipotesi eccezionali e motivati rispetto a tipo ed alle caratteristiche di bene (unicità, esclusività, particolare pregio ecc.) e/o alla particolare convenienza economica dell’operazione.
Nell’attuale quadro normativo, peraltro, è venuto meno, con riferimento agli acquisiti immobiliari degli enti territoriali, l’obbligo di attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio previsto dall’art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011, i cui effetti a decorrere dal 2020, sono cessati.
Dr. Eugenio De Carlo 21/03/2023
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