MATERIALE WORKSHOP: Riforma del Testo Unico delle Costruzioni - La digitalizzazione delle pratiche e il fascicolo del fabbricato
Sintesi dell'intervento del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta al quesito del Dr. Angelo Maria Savazzi
QuesitiCon riferimento all'equivalenza delle mansioni introdotta dall'articolo 12, comma 4, CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022, si chiede se sia possibile fornire un esempio in tal senso, tenuto conto che la suddetta equivalenza ci pare possa creare delle problematiche in caso di reinquadramento professionale dovuto a inidoneità alla mansione (ad esempio, personale scolastico diventato amministrativo).
L’esigibilità delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento è prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 che è, infatti, richiamato dall’art. 12, comma 4, CCNL 16.11.2022.
Si tratta di un principio strettamente connaturato al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, il quale, nell’ambito dell’esigenze organizzative, può utilizzare lo ius variandi per esigere prestazioni che siano comunque riconducibili all’area di inquadramento anche se non direttamente riconducibili al profilo per il quale il dipendente è stato assunto. Rientra nella gestione flessibile del rapporto di lavoro che deve adeguarsi alle esigenze organizzative del datore di lavoro.
Per definire quali possono essere le prestazioni esigibili nell’ambito di una area di inquadramento occorre fare riferimento alla descrizione dei profili professionali, raggruppati in “famiglie professionali”, come stabilito dalle Linee di Indirizzo in materia di fabbisogni del personale del Dipartimento della Funzione pubblica del settembre 2022.
A titolo di esempio la “famiglia” dei funzionari di ambito giuridico possono ricomprendere i profili riguardanti i funzionari esperti nelle procedure di gara, piuttosto che i funzionari esperti in gestione giuridica del personale e così via. La descrizione dei diversi profili consente di utilizzare, quando necessario, lo ius variandi per esigere prestazioni che rientrino in profili di versi da quello di inquadramento ma della medesima area professionale.
Nel caso di inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza del dipendente, l'amministrazione pone in atto ogni tentativo di recupero al servizio nelle strutture organizzative di settore, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l'amministrazione può adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l'esito dell'accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell'area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
Se il dipendente è adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all'area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
dott. Angelo Maria Savazzi 22 marzo 2023
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