Gestione fatture emesse dal Servizio Farmacie verso il Servizio Canile

Risposta al quesito del Dr. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
24 Marzo 2023

- il servizio Farmacie è un Servizio commerciale e come tale rilevante ai fini Iva;

- diversamente, il servizio Canile è un Servizio Istituzionale non rilevante ai fini Iva, pertanto, nel caso in cui riceve fatture di acquisto, paga solo l'imponibile al fornitore e versa l'Iva Istituzionale all'Erario.

Nel nostro caso, il Servizio Canile compra dei farmaci presso il Servizio Farmacie, quest'ultimo emette fattura con split payment e il Servizio Canile dovrà gestire la fattura di acquisto come se la ricevesse da un'altra P.A.. Essendo però due Servizi dello stesso Ente, dal lato finanziario si dà luogo ad una compensazione della parte imponibile (capitolo di Uscita per il Servizio Canile e capitolo di Entrata per il Servizio Farmacia). Per quel che riguarda, invece, la parte Iva, il Servizio Canile, dopo aver ricevuto la fattura di acquisto, provvede a versare l'Iva Istituzionale all'Erario.

Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere qual è l'esatto codice da utilizzare per emettere la fattura, dovendo necessariamente escludere sia il codice TD24-Fatt.differita art.21 c4 a in quanto la fattura verrebbe scartata a priori e sia il codice TD27 in quanto la fattura verrebbe annotata solo nel registro vendite e quindi non verrebbe recapitata al Servizio Canile.

Risposta

Nel caso specifico abbiamo il Servizio Farmacie (attività commerciale) che vende al Servizio Canile (attività istituzionale) medicinali; trattasi dunque di una destinazione di beni a finalità estranea all’esercizio dell’attività imprenditoriale, che ai sensi dell’art. 2, co. 2 n. 5 del DPR 633/1972, costituisce un’operazione rilevante ai fini IVA inquadrabile nell’alveo delle “cessione di beni”. In presenza di cessioni gratuite (operazioni di cui ai n. 4 e 5, art. 2, co. 2, DPR 633/72) l’art. 18, DPR 633/72 prevede la facoltà della rivalsa dell’imposta: in altri termini il soggetto tenuto ad emettere fatture per destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio di attività imprenditoriali può scegliere se “far pagare” o “non far pagare” l’IVA alla controparte (soggetto destinatario della fattura); ma nel caso in esame la controparte sarebbe lo stesso soggetto, ovvero il comune nella sfera istituzionale. Premesso ciò, e introducendo l’ulteriore tema dell’eventuale applicazione del regime dello split payment, si ricorda che quest’ultimo è stato introdotto con finalità antielusive tale per cui le P.A. che pagano le fatture devono trattenersi l’IVA (corrispondendo solo l’imponibile al fornitore) così da crearsi la provvista e versare direttamente l’ammontare dell’IVA all’erario (così l’erario è sicuro di incassare dalla P.A. e non corre rischi di omessi versamenti da parte dei privati fornitori della stessa). Vista la ratio sottostante al meccanismo dello split payment, l’Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito (si veda Circ. AdE n. 27/E/2017) che nelle situazioni in cui non c’è la materiale corresponsione del corrispettivo (quali ad esempio le permute o le compensazioni) lo split payment non si rende applicabile. Pertanto, anche nel caso in esame, non è ipotizzabile un effettivo pagamento tra il “servizio farmacie” e il “servizio canile”, per cui si ritiene corretto ed opportuno emettere una autofattura ma senza applicare il regime dello split payment, utilizzando il codice TD27 “FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA” che come indicato dall’Agenzia dell’Entrate nella Guida alla Fatturazione deve essere utilizzato “nei casi di cessioni di beni di cui all’articolo 2, comma 2, punti 4) e 5) del d.P.R. n. 633/72”. In capo al “servizio farmacia” si evidenzierà un’IVA a debito che confluirà nella liquidazione IVA; nessuna ripercussione invece ci sarà sul fronte dell’IVA split istituzionale visto che l’operazione non viene assoggettata a split payment.


Dr. Fabio Bertuccioli      23/03/2023


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