Tempistiche per rimborso in caso di esito sfavorevole della sentenza di secondo grado e termine per presentare ricorso in Cassazione
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo
QuesitiL'amministrazione comunale con un atto di indirizzo di Giunta ha demandato la ricerca di sponsorizzazione c.d. "pura" per finanziare/co-finanziare eventi e manifestazioni di carattere culturale organizzati dal Comune. Il responsabile del Settore competente, richiamando i riferimenti normativi (regolamento comunale ed in particolare l'art 19 del codice dei contratti D.LGS 50/2016), ha approvato e pubblicato un avviso di manifestazione di interesse a seguito del quale verranno individuati i candidati "sponsor" con i quali verrà stipulato un contratto di sponsorizzazione che prevede a fronte dell’importo proposto una controprestazione di promozione di immagine su volantini, manifesti ecc.
Quesito: un assessore comunale attraverso la sua società può presentare domanda e stipulare il contratto con l'Ente o si palesa una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 63 del tuel e/o di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016? In caso di risposta affermativa l'incompatibilità si estende alla medesima fattispecie per tutti i consiglieri comunali?
L’art. 63 comma 1 n. 2 Tuoel, prevede una causa di incompatibilità per i consiglieri comunali che si trovano ad aver parte direttamente o indirettamente in appalti nell’interesse del comune. E’ rilevante l’affidamento di un servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad un lavoro pubblico. Il servizio è prestato nell’interesse dell’ente e il consigliere comunale riceve, per la sua attività professionale, un corrispettivo versato dal comune nel cui consiglio egli è stato eletto.
Per aversi incompatibilità, il soggetto deve “aver parte” in appalti nell’interesse del Comune; tale locuzione (“aver parte in appalti o altre attività nell’interesse del Comune”) allude alla contrapposizione tra l’interesse particolare del soggetto, in ipotesi incompatibile, e interesse del Comune, istituzionalmente generale, in relazione alle funzioni attribuitegli, e quindi allude alla situazione di potenziale conflitto di interessi, in cui si trova il predetto soggetto, rispetto all’esercizio imparziale della carica elettiva. La giurisprudenza precisa che gli avverbi “direttamente o indirettamente” devono riferirsi alla condizione soggettiva nel senso che il legislatore ha inteso specificamente rafforzare l’effettività della norma e limitare il predetto diritto non soltanto nei confronti del soggetto al quale il conflitto di interessi sia immediatamente riferibile, ma anche, con chiaro scopo antielusivo, al soggetto che partecipa al servizio e deve considerarsi il reale portatore dell’interesse particolare confliggente con l’interesse generale (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 550 del 2004).
Nel caso dei comuni fino a 15.000 abitanti l’assessore, di regola, è anche consigliere comunale, per cui valgono per il primo le cause d’incompatibilità proprie del secondo. Inoltre, Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso anche in questo caso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Pertanto, nel caso di cui all'art. 63 TUOEL ove mai si verificasse il rapporto contrattuale a seguito della presentazione della domanda e l'assessore/consigliere avesse un ruolo amministrativo e/o con poteri gestionali nell'impresa, sorgerebbe la causa d'incompatibilità con la conseguenza di rinunciare al rapporto o di dimettersi dalla carica, stante la dimensione estremamente ampia data alla nozione di rapporto con l'ente data dalla prassi e dalla giurisprudenza all'ambito operativo della citata disposizione.
Inoltre, per le attività di competenza degli amministratori comunali, intesi nell’accezione più ampia ossia assessori e consiglieri, l’art. 78 del TUOEL prevede rispetto ad ogni specifica ipotesi deliberativa l'obbligo di astensione al fine di prevenire il conflitto d'interessi e di salvaguardare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività dell'ente locale, che ricorre ogniqualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione personale del titolare della carica pubblica e l'oggetto specifico della deliberazione (intesa come attività volitiva a rilevanza esterna). A tal proposito la sentenza n. 7050 – IV sez. del 4 novembre 2003, del Consiglio di Stato ha ribadito come la regola dell'astensione dell'amministratore deve trovare applicazione in tutti i casi in cui egli, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alla decisione da adottare.
Lo stesso Consesso ha successivamente ribadito che '.la regola che vuole l'astensione dei soggetti interessati è di carattere generale e tende ad evitare che, partecipando gli stessi alla discussione e all'approvazione del provvedimento, essi possano condizionare nel complesso la formazione della volontà dell'assemblea, concorrendo a determinare un assetto complessivo dello stesso provvedimento non coerente con la volontà che sarebbe scaturita senza la loro presenza.' (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. 21 giugno 2007, n. 3385, cit.).
Rileva in materia, inoltre, in ogni caso, la personale responsabilità politica e deontologica dei soggetti interessati, tenuti come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, in virtù di quanto espressamente dispone il 1° comma del richiamato art. 78 del T.U..
Dr. Eugenio De Carlo 23/03/2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QS n.2530, Sintomo QS n.2602
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 28 maggio 2025
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