La decadenza dei consiglieri comunali per assenze ingiustificate: forme e tutele

Servizi Comunali Amministratori locali
di De Carlo Eugenio
24 Gennaio 2018

Approndimento di Eugenio De Carlo                                                                                                                                               L’art. 43 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 impone allo statuto comunale e, di conseguenza, alla fonte regolamentare comunale,  in quanto subordinata a quella statutaria, di garantire al singolo consigliere il diritto di far valere le cause giustificative delle assenze.

La ratio della previsione normativa è quella di garantire il corretto funzionamento dell’organo collegiale e, al contempo, di consente il controllo  sociale da parte della collettività, pur senza gravare ogni oltre ragionevole imposizione  il consigliere assente.

L’obiettivo perseguito dal legislatore, mediato dalle fonti normative locali, è quello di garantire la massima partecipazione ai lavori assembleari, disciplinando presupposti e procedure per  valutare e, ove occorra, sanzionare il presunto disinteresse verso l’esercizio della funzione pubblica da parte del consigliere comunale eletto, purché ciò avvenga  non per soluzione ad un conflitto politico, ma per il buon funzionamento dell’organo assembleare.

Al di fuori del citato perimetro, quindi, il consigliere comunale illegittimamente dichiarato decaduto dal Consiglio comunale, per ragioni di procedura e/o di merito, può insorgere agendo innanzi al TAR territorialmente competente, al fine di ridare al consigliere comunale decaduto il munus pubblico perso per effetto dell’illegittima deliberazione di decadenza[1].

Nell’ambito dell’anzidetto quadro di riferimento, ad avviso della giurisprudenza (cfr. TAR Lombardia. Brescia, sent. n. 31/2018), la previsione dell’obbligo di giustificazione scritta per la mancata partecipazione alle sedute consiliari è compatibile con la citata disciplina legislativa.

In particolare, secondo a citata giurisprudenza, è ragionevole che siano chiesti elementi certi e verificabili sulle cause dell’assenza, per distinguere gli impedimenti effettivi dal semplice disinteresse.

Ne consegue, allora, che legittimamente la potestà regolamentare comunale in ordine al funzionamento dell’organo consiliare possa prevedere l’obbligo di produrre una giustificazione scritta, che può comprendere l’allegazione di idonea documentazione  (ad esempio, l’esibizione di certificati medici).

Detta previsione, infatti, sarebbe funzionale alla suddetta ratio legis, in modo da assicurare oggettività e verificabilità al motivo di assenza comunicato dal consigliere comunale.

Quanto alle modalità di votazione della proposta di decadenza,  è stata ritenuta la trattazione e l’approvazione in seduta pubblica e a voto palese, non trattandosi di decisione su “questioni concernenti persone”, ma di una decisione sulla composizione del consiglio comunale, alla quale deve essere assicurata in ogni caso la massima trasparenza, essendovi un diretto collegamento con la volontà popolare espressa attraverso le elezioni, specie di fronte a ripetute assenze o altre manifestazioni di scarso impegno di coloro che sono investiti da mandato polare, fermo il divieto di divulgazione di dati sensibili (cfr. in tale senso il TAR Lombardia- Brescia cit.).

 

 

20 gennaio 2018

 

[1](Sebbene, l’annullamento della dichiarazione di decadenza deve essere coordinato con il principio di salvezza dei provvedimenti adottati da un organo in difetto di investitura ma assistito dall’apparenza del diritto : v. C.d.S., Sez. I, sent. 19 gennaio 2015 n. 93, per cui la reintegrazione del ricorrente nella carica di consigliere ha effetto soltanto dalla data di deposito dell’ordinanza cautelare, attraverso la quale è stata ristabilita la corretta composizione dell’organo collegiale, e la surroga perde efficacia con la medesima decorrenza, mentre gli atti adottati nel frattempo dal consiglio comunale restano validi ed efficaci).

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