Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiÈ pervenuta l’istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte di un soggetto nato a Lubumbashi (Repubblica Democratica del Congo - RDC) che, con sentenza definitiva del Tribunale di Kinshasa (RDC), è stato riconosciuto figlio biologico e legittimo di cittadino italiano (anch'egli nato in RDC da genitori italiani il cui atto di nascita risulta trascritti nei registri di questo comune) deceduto prima della sentenza.
Si chiede se la sentenza necessiti di riconoscimento in Italia, se possa essere trascritta e quali accertamenti devono essere effettuati in un caso simile ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.
L’esistenza del rapporto di filiazione può essere definita con sentenza dell’autorità giudiziaria, negli stessi casi in cui la legge consente che si proceda al riconoscimento di figlio. L’azione può essere promossa dal figlio o dai suoi discendenti, dal genitore che lo abbia già riconosciuto, o dal tutore, in questo caso con l’autorizzazione del Giudice.
Nel caso in cui la sentenza (o il provvedimento straniero equiparabile a sentenza) di disconoscimento della paternità o di accertamento della paternità o maternità naturale sia stata pronunciata all'estero da un'autorità giudiziaria straniera, tale sentenza sarà riconosciuta in Italia ai sensi degli articoli 64 e seguenti della legge 31 maggio 1995, n. 218, trascritta e annotata, nei casi nei quali sussiste la necessità giuridica che di essa sia data pubblicità legale e quindi sempre qualora afferisca a soggetti cittadini italiani, ma anche quando sia riferita ad atti già presenti nei registri dello stato civile (relativi a stranieri) ai fini del loro aggiornamento.
In dettaglio il controllo riguarderà il requisito della legge richiamata dalle norme di diritto internazionale privato che, per quanto concerne l’esistenza del rapporto di filiazione, prevedono all’articolo 35 il richiamo alla legge nazionale del figlio, oppure, in alternativa quando sia più favorevole, alla legge nazionale del genitore nei cui confronti è dichiarato il rapporto di filiazione. Il riconoscimento in Italia potrà avvenire anche quando l’autorità che ha emesso la sentenza appartenga ad uno Stato terzo purché il provvedimento sia produttivo di effetti nello Stato di cui il figlio è cittadino, oppure di cui il genitore è cittadino.
In caso di minore età del cittadino straniero che viene dichiarato figlio di genitore italiano si produce automaticamente, con effetto ex tunc, l’acquisto della cittadinanza italiana.
Nell’ipotesi in cui la persona dichiarata sia straniera e maggiorenne il provvedimento che ne dichiara il rapporto di filiazione nei confronti di un genitore, cittadino italiano, non determina automaticamente l’acquisto della cittadinanza italiana.
L’interessato ha la facoltà di rendere una dichiarazione in tal senso entro un anno dalla dichiarazione giudiziale (articolo 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91).
L’ufficiale dello stato civile dovrà quindi considerare anche le disposizioni che regolano la determinazione del cognome (articolo 262 del Codice Civile.).
Dott. Andrea Dallatomasina 27 Marzo 2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QD n.2613, Sintomo QD n.2644
Risposta di Andrea Dallatomasina
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34205
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: