Trascrizione di convenzione di divorzio per mutuo consenso di cittadini AIRE senza traduzione

Risposta al quesito della dr.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
30 Marzo 2023

Abbiamo ricevuto da uno studio notarile francese una convenzione di divorzio per mutuo consenso di una coppia di cittadini AIRE, sposatasi nel nostro Comune, con allegati il certificato di cui l'articolo 39 del Reg.UE n. 2201/2003 e la convenzione di divorzio in lingua francese, senza nessuna traduzione.

Si chiede pertanto se tale convenzione sia trascrivibile nel nostro stato.

Risposta

Il regolamento CE n.2201/2002 ha semplificato le condizioni e gli accertamenti da effettuarsi da parte dell’ufficiale dello stato civile rispetto alla legge 218/95 (legge interna di diritto internazionale privato) e, in particolare, le sentenze estere (e i provvedimenti amministrativi in materia di divorzio), a norma dell’art.22, non vengono ritenute efficaci:

  1. se manifestamente contrarie all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
  2. se pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulta essere stato messo in condizioni di presentare le proprie difese;
  3. se vi è contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
  4. se vi è contrasto con altra decisione riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro.

La circolare del Ministero Interno n.24 del 23.06.2006 chiarì che, ai fini della trascrizione delle sentenze comunitarie nei Registri di stato civile è sufficiente l’istanza di parte con il certificato di cui all’allegato 1, senza copia della sentenza né traduzione in lingua italiana del certificato stesso (quest’ultimo, infatti, anche se scritto nella lingua d’origine, è redatto con un sistema di codici che consente di confrontare il testo con quello in lingua italiana consentendone l’utilizzo esattamente come un modello plurilingue).

Inoltre la circolare specificò: “Si ricorda altresì che il Regolamento ha eliminato l’obbligo di legalizzazione dei documenti menzionati nell’art.37 tra i quali rientra anche il certificato relativo alle decisioni in materia matrimoniale di cui all’art.39. Pertanto non è previsto alcun obbligo di legalizzazione per tale certificato.”

Pertanto, premesso che la richiesta deve pervenire (e quindi essere sottoscritta) dai cittadini italiani (anche da uno soltanto di loro) e che deve essere in bollo; per quanto riguarda i punti 1 e 2: il divorzio in questione è un divorzio amministrativo (ormai riconosciuto ed adottato anche nel nostro ordinamento a seguito della Legge n. 162/2014 di conversione, con modificazione, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132) per “mutuo consenso” dunque non è necessaria l’indagine sulla contumacia di una delle parti (che comunque se ci fosse dovrebbe essere dichiarata nell’allegato art.39).

Per quanto riguarda i punti 3 e 4, invece, occorre che i richiedenti (o anche uno soltanto dei due) sottoscrivano una dichiarazione sostitutiva di atto notorio onde escludere la presenza di altre decisioni sulla stessa questione emessi in Italia o in altri Stati UE.

Infine preme concludere sottolineando che il 25 giugno 2019 il Consiglio UE ha adottato il regolamento n.1111 che il 2 luglio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea ed è «relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori» e che il regolamento 1111/2019 ha sostituito il regolamento 2201/2003 dal 1 agosto 2022.

L’allegato art.39 a voi trasmesso è, comunque, trascrivibile (dopo aver controllato la corrispondenza dei dati con l’atto di matrimonio ed aver acquisito la richiesta dei cittadini italiani e la loro dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come spiegato in precedenza). Tale trascrizione è necessaria e sufficiente a soddisfare la procedura e non occorre trascrivere la convenzione, oltretutto carente di traduzione ufficiale.


Dott.ssa Mugnai 29 Marzo 2023


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