Accordo di divorzio di fronte all’Ufficiale di Stato Civile

Risposta al quesito della dr.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
31 Marzo 2023

Due cittadini residenti nel nostro comune hanno contratto matrimonio in un altro comune nel 2012. Nell'anno 2016 si sono separati tramite una negoziazione assistita da avvocati. Ad oggi chiedono di procedere all’accordo di divorzio di fronte all’Ufficiale di Stato Civile di questo comune. Presentano la copia integrale dell’atto di matrimonio e la copia dell’accordo di separazione. Nell’atto di matrimonio risulta un’annotazione (“In data 16/07/2016 i coniugi sono pervenuti alla loro separazione personale conseguita ai sensi dell’art. 6 del D.L. 132/2014 con atto n. 11/2016 n.1”) per cui abbiamo contattato l’ufficio di stato civile del comune di celebrazione del matrimonio, il quale ha riferito di non aver mai trascritto l'accordo di negoziazione assistita. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se sia possibile procedere comunque con l’accordo di divorzio oppure se sia necessario attendere che il comune di celebrazione trascriva l’accordo di negoziazione. Si chiede inoltre se il termine di 6mesi per poter procedere al divorzio decorra dalla data di trascrizione dell’accordo di separazione o dalla data certificata nell'accordo di separazione.

Risposta

Per quello che riguarda la richiesta di divorzio davanti all’ufficiale dello stato civile rivolta al vostro comune, vi è sufficiente l’acquisizione della copia integrale dell’atto di matrimonio per poter procedere.

In tale atto è stata apposta l’annotazione relativa alla separazione personale dei coniugi tramite negoziazione assistita con l’indicazione della data in cui è stato sottoscritto l’accordo a seguito della predetta procedura di negoziazione assistita con l’assistenza degli avvocati. Il fatto che i colleghi del comune che ha l’originale dell’atto di matrimonio non abbiano provveduto alla trascrizione della negoziazione assistita rileva come mancato adempimento rispetto alla procedura della separazione, ma non va ad inficiare la funzione dell’annotazione di “pubblicità-notizia” rispetto alla negoziazione da questi sottoscritta, pertanto, potete senz’altro procedere con il divorzio intendendo trascorso il termine dei sei mesi da far decorrere dalla data indicata nell’annotazione (16/07/2016).


Dott.ssa Mugnai Roberta 30 marzo 2023


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