Si chiede se una DAT videoregistrata possa essere considerata valida ed essere depositata.

Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
31 Marzo 2023

Si chiede se una DAT videoregistrata possa essere considerata valida ed essere depositata.

Risposta

La Legge 22 dicembre 2017, n. 219, all’oggetto “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, dispone:

  • all’articolo 4 comma 1 “Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari “;
  • all’articolo 4 comma 6 “Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. …. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni. “
Nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’articolo 1 comma 418 viene inserito “È istituita presso il Ministero della salute una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) attraverso le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.
Successivamente il Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)” ha stabilito le modalità di raccolta delle copie delle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, nella Banca dati nazionale, istituita presso il Ministero della salute dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gestita dalla Direzione generale competente in materia di digitalizzazione e sistemi informativi sanitari.

Il Ministero dell’Interno, sulla questione tecnico operativa, è intervenuto con due circolari operative:

  • n. 1/2018, all’oggetto “Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”. Prime indicazioni operative”;
  • n. 02/2020, all’oggetto “Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168, recante “Regolamento concernente la banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).” Indicazioni tecnico-operative”.

Allo stato attuale quindi l'ufficiale dello stato civile è vincolato alle direttive del Ministero dell'Interno per il ricevimento delle DAT che, prevedono esclusivamente la consegna della DAT, scritta e compilata dal disponente, nelle mani dell’ufficiale dello stato civile e la successiva registrazione ed inserimento nella Banca dati nazionale presso il Ministero della Salute.

Quindi se il disponente non può recarsi presso l’ufficiale dello stato civile del comune di residenza per la consegna dalla DAT, la competenza dell'ufficiale dello stato civile viene meno e lo stesso potrà rivolgersi al notaio (e gestire la questione secondo la procedura notarile) oppure al suo medico di fiducia nel caso di DAT videoregistrate.


Dott. Andrea Dallatomasina 30 Marzo 2023


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