Al via il Tavolo dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza qualificate per garantire adeguati risparmi alla spesa pubblica
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Anac - 31 marzo 2023
Servizi Comunali GareÈ illegittimo porre a carico dell’impresa che si aggiudica un appalto i costi connessi ai servizi di committenza. È il richiamo di Anac a un comune siciliano che nel bando per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del centro storico aveva inserito l’obbligo per l’operatore economico di pagare alla società di committenza ausiliaria Asmel consortile il corrispettivo dei servizi di committenza ovvero l’1% più Iva dell’importo complessivo posto a base di gara, cioè 7.988 euro.
Nella nota del presidente Giuseppe Busia vengono innanzitutto ricordati “i pronunciamenti dell’Autorità in merito alla mancata qualifica di Asmel quale centrale di committenza”.
Quindi, come già stabilito nella delibera n. 225 del 16 marzo 2021, Anac evidenzia che è vietato porre a carico dei concorrenti e dell’aggiudicatario i costi di gestione delle piattaforme telematiche e altri costi connessi alla procedura. L’Autorità sottolinea come la norma che prevedeva un meccanismo di remunerazione a carico del futuro aggiudicatario mediante una commissione prestabilita, norma inserita dal comune siciliano nel disciplinare di gara, non è supportata da alcuna puntuale base normativa.
A conferma dell’illegittimità dell’imposizione economica a carico del soggetto aggiudicatario, nella Delibera Anac n. 261 del 25 maggio 2022, è stato richiamato l’articolo 23 della Costituzione, secondo cui “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Quindi la commissione richiesta da Asmel alla ditta che si è aggiudicata l’appalto “non troverebbe alcuna copertura costituzionale in quanto, ad oggi è assente nel nostro ordinamento una norma che conferisca alle centrali di committenza di trasporre le spese di gestione della gara in capo all’operatore, come è invece previsto, ad esempio, per le spese per la pubblicazione del bando di gara, nonché per le spese di registro, che sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione”.
ANAC – Comunicato stampa del 3 giugno 2025
Consiglio di Stato, Sezione III - Sentenza 8 maggio 2025, n. 3914
ANAC – 12 maggio 2025 (Delibera n. 176 del 19 marzo 2025)
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ANAC – 8 maggio 2025 (Delibera n. 164 del 2 aprile 2025)
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