Decorrenza dell'interdizione dai pubblici uffici in caso di provvedimento di cumulo di pene, ai fini della cancellazione dalle liste elettorali
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino chiede riscontro in merito ad una segnalazione di abbandono della dimora abituale che aveva fatto per l'ex convivente circa un anno fa e per cui avevamo a suo tempo avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità. Prima della conclusione di tale procedimento ci è pervenuta però da un altro comune la comunicazione di iscrizione della signora nel loro registro della popolazione temporanea che ha interrotto le verifiche per l'irreperibilità. In merito si chiede:
1) se possiamo comunicare al cittadino presso quale schedario della popolazione temporanea risulta iscritta l'ex convivente ed in quale modalità gli forniamo eventualmente tale dato;
2) se possiamo scindere d'ufficio o su istanza dell'interessato lo stato di famiglia considerato che effettivamente la signora non vive più con lo stesso, come risultato anche dalle verifiche effettuate per l'accertamento dell'irreperibilità.
Premessa importante: Una persona può essere definita irreperibile quando si allontana dal luogo di dimora abituale per un periodo sufficientemente lungo e senza dar notizia di sè, da far pensare ad un trasferimento in altro Comune o all’estero, senza che nè da altro comune, nè dall’estero pervengano richieste di trasferimento di residenza e, contemporaneamente, non sia possibile, attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche stabilirne, anche d’ufficio, la reale dimora.
Cancellare una persona dai registri anagrafici per irreperibilità significa adottare nei suoi confronti un provvedimento durissimo; significa privarla della possibilità di ottenere documenti, di esercitare i propri diritti politici, di ottenere in molti casi, servizi dalla P.A. e da privati.
Le conseguenze di un tale provvedimento sono quindi molto importanti e dannose per il singolo, e la consapevolezza della gravità di un simile provvedimento deve sempre accompagnare l’Ufficiale d’Anagrafe che si appresti ad effettuare una cancellazione per irreperibilità.
Occorre che questo tipo di cancellazione venga utilizzato soltanto come “ultima ratio” quando ogni altro strumento offerto dalla legislazione per la regolarizzazione delle posizioni anagrafiche non possa essere preso in considerazione o sia già stato utilizzato senza risultati.
Nel caso descritto abbiamo una segnalazione di abbandono dell’abitazione, accertamenti di assenza dall’abitazione ed un’iscrizione nell’anagrafe della popolazione temporanea di altro comune.
Per il caso descritto vista la comunicazione d’iscrizione nell’anagrafe della popolazione temporanea pervenuta occorre sospenderei l’istruttoria per l’eventuale cancellazione per irreperibilità della convivente in quanto irreperibile non lo è più.
Invierei al comune apposita segnalazione ex articolo 16 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, invitando l’ufficiale d’anagrafe ad attivarsi per un’eventuale mutazione di residenza d’ufficio in quanto la stessa non risulta più dimorante abitualmente presso il precedente indirizzo come dichiarato dall’ex-convivente circa un anno fa.
Al cittadino che ha fatto segnalazione di abbandono andrà comunicata la sospensione della pratica di eventuale cancellazione anagrafica per irreperibilità.
Se il cittadino che ha presentato la segnalazione d’abbandono dell’abitazione dovesse richiedere ulteriori informazioni in merito potrà fare istanza di accesso agli atti in qualità di soggetto interessato.
Per quanto riguarda il punto 2 la scissione della famiglia non è possibile, occorre che l’ex convivente muti la propria residenza anagrafica.
Andrea Dallatomasina 31 marzo 2023
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2632 sintomo n. 2663
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