Rimborso dell'iscrizione all'albo di un dipendente per il ruolo di RUP

Risposta al quesito del Dr. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
04 Aprile 2023

Nell'organico dell’Ente risulta un architetto inquadrato come funzionario nell'area tecnica che svolge le funzioni di RUP. Le funzioni di RUP, secondo le linee guida dell'ANAC prevedono una costante formazione professionale che è possibile mediante l'iscrizione al relativo albo.

È dovuto il rimborso dell'iscrizione all'albo del dipendente?

Risposta

La formazione in generale ma anche quella in determinate materia (anticorruzione, sicurezza, ecc.) è un obbligo legale e contrattuale di ogni ente locale verso i propri dipendenti, tant’è che le ore di formazione e di aggiornamento organizzati o autorizzati dall’Ente sono considerate ore di servizio.

Tant’è che è stato ritenuto che i costi sostenuti per la formazione obbligatoria del personale, come quella prescritta dalla normativa in materia di anticorruzione, sono da considerarsi "fuori dell'ambito applicativo di cui al comma 13 dell'art.6 del D.L.78/2010", cioè fuori dai vincoli alla spesa per attività formative del personale (Sezione controllo Emilia-Romagna, deliberazione n. 276/2013).

Pertanto, nel caso di specie vi è un preciso obbligo contrattuale di formare e di aggiornare il dipendente, anche in base ai principi di buona fede e di correttezza contrattuale.

Ciò premesso, si rappresenta che nel caso del rimborso dell’iscrizione agli albi professionali esistono orientamenti contrastanti.

Ad esempio, è stato ritenuto dalla Funzione pubblica che alcun obbligo di rimborso è a carico della Pa per la tassa di iscrizione all'albo professionale di architetti e ingegneri.

In questo senso, si esprime il Dipartimento della Funzione pubblica, col parere 24.11.2021 n. 48721 di prot.  reso al Maeci e al Mef, nel presupposto che tale versamento sia da considerarsi di carattere strettamente personale anche quando l'iscrizione risulti necessaria per lo svolgimento dell'attività nei confronti dell'Amministrazione di dipendenza ed ostando la previsione dell'articolo 2, comma 3, del Dlgs 165/2001, salvo specifiche eccezioni/deroghe previste dagli stessi contratti collettivi.

Anche il MEF, per gli assistenti sociali, ha escluso, con una nota inviata al Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali, la sussistenza di un diritto al rimborso della quota di iscrizione all’Albo per gli assistenti sociali dipendenti di un ente pubblico., in quanto l’iscrizione all’Ordine non avviene in un elenco speciale come quello cui appartengono gli avvocati degli enti pubblici, mancando tale presupposto, verrebbe meno anche l’applicazione analogica del diritto al rimborso sancito dalla citata pronuncia della Corte di cassazione in materia di oneri del datore di lavoro (nota prot. 45685 del 26.5.2016, inviata al Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali).

Nello stesso senso sono gli approdi ermeneutici a cui erano pervenuti sul tema i pareri emessi da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 655/2009; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 10/2009; Sez. reg. contr. Toscana, del. n. 11/2008; Sez. reg. contr. Veneto n.

128/2008; Sez. reg. contr. Piemonte, del. n. 2/2007; Sez. reg. contr. Sardegna, del. n. 1/2007, Sez. reg. contr. Puglia n. 5/2007 e n. 29/2008), tutti univocamente tesi ad affermare l’esistenza di un principio generale che vieta di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e suscettibili di aggravare la situazione finanziaria

degli stessi enti, come la tassa di iscrizione a un albo professionale.

Tuttavia, in precedenza, sia pure per altre tipologie d’iscrizioni, a favore del rimborso ai dipendenti pubblici della tassa di iscrizione a un albo professionale si sono espressi la Corte di cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 7776 del 16.4.2015, relativa agli avvocati) e il Consiglio di Stato (parere n. 1081 del 15.3.2011); il Tribunale di Pordenone si è pronunciato con sentenza 6.9.2019, n. 116, relativa a infermieri professionali legati da obbligo di esclusività con una AUSL, riconoscendo l’iscrizione all’albo a carico dell’ente pubblico, in quanto requisito indispensabile per lo svolgimento dell’attività.


Dott. Eugenio De Carlo    31 marzo 2023


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