Assoggettamento IVA di quote conferimento RSU e quota capitale

Risposta al quesito del Dr. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
04 Aprile 2023

Il nostro ente fa parte di un consorzio di comuni a cui è demandata la gestione di una discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Annualmente l'assemblea consortile approva la quota di partecipazione alle spese per conferimento e trattamento RSU, distinguendo una quota per il conferimento RSU e una quota capitale. E' corretto che entrambe le quote siano assoggettate ad IVA e, quindi, anche la quota capitale che costituisce un accantonamento per il capping finale e la gestione post-mortem?

Risposta

Si ritiene corretto assoggettare ad IVA entrambe le quote di partecipazione alle spese del consorzio (sia quella per il conferimento / trattamento degli RSU che quella per il capping finale ed il post-mortem) in quanto anche quella definita in “conto capitale” sottende un costo d’esercizio per il consorzio in quanto il costo per gli oneri post-mortem devono essere imputati alla fase attiva della gestione. Sembra corretto inquadrarli come “corrispettivi specifici” che il consorzio chiede ai propri consorziati, quindi rientranti nelle prestazioni di servizi ai fini IVA, essendo gli stessi commisurati alle quantità di rifiuti conferiti. Si invita invece a fare una verifica circa l’aliquota IVA del 10% applicata, in quanto potrebbe essere verosimile rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 10, comma 2, DPR 633/72 che dispone (al verificarsi di talune condizioni) l’esenzione IVA delle prestazioni di servizi effettuate dai consorzi nei confronti dei consorziati: “Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.”


Dr. Fabio Bertuccioli      03/04/2023


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