Documenti da presentatare in allegato all’istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis

Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
04 Aprile 2023

La circolare K.28.1 dispone che l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis debba essere corredata dell'atto di matrimonio dell'avo italiano e degli atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana.

Nel caso attualmente in nostra gestione, i genitori del richiedente non sono sposati e pertanto non esiste un atto di matrimonio ( il padre a sua volta è stato riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis).

Si chiede se sia necessaria un’attestazione oppure risulta sufficiente il fatto che il padre sia menzionato nell'atto di nascita del richiedente.

Risposta

La circolare del Ministero dell’Interno k.28.1 del 8 aprile 1991 stabilisce quali documenti devono essere presentati in allegato all’istanza del cittadino straniero che rivendica il riconoscimento dalla nascita della cittadinanza italiana jure sanguinis, in quanto discendente da avo italiano.

Questi documenti sono l’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero e di tutti i suoi discendenti, compreso quello del medesimo rivendicante e l’atto di matrimonio degli ascendenti di quest’ultimo. Per l’atto di nascita non viene prescritta una modalità precisa circa la dichiarazione di nascita e la formazione dell’atto di nascita di ciascun soggetto richiamato dalla circolare citata.

La questione più rilevante è che negli atti di nascita i figli devono essere riconosciuti come tali da coloro che trasmettono la cittadinanza.

Lo status del figlio è determinato dalla formazione dell’atto di nascita: è figlio “legittimo”, ovvero nato nel matrimonio, il nato da genitori coniugati, è figlio “naturale”, ovvero nato fuori del matrimonio, il bambino nato da genitori non coniugati.

Se i genitori sono coniugati (articoli 231 e seguenti del codice civile), la dichiarazione di nascita può essere resa anche solo da un genitore, ma anche da altri soggetti legittimati, fino ad arrivare ad una persona che ha assistito al parto (articolo 30, comma 1, dPR 3 novembre 2000, n. 396), e in tal caso non occorre il riconoscimento da parte di uno o dell’altro genitore, in quanto la filiazione viene attribuita alla coppia quale conseguenza del fatto che i genitori sono coniugati tra loro. Di conseguenza, se esiste il matrimonio dei genitori ed il figlio è stato dichiarato dal genitore straniero, siamo nell’ambito di filiazione nel matrimonio per cui il cittadino italiano è anche lui genitore e trasmette la cittadinanza iure sanguinis.

Se si tratta invece di filiazione fuori dal matrimonio, occorre fare molta attenzione alla forma in cui si presenta l’atto di nascita del figlio di genitori non coniugati o dei quali non si può accertare lo stato di coniugio, poiché chi trasmette la cittadinanza italiana deve essere il genitore che nell’atto di nascita riconosce il proprio figlio.

Nell’ordinamento giuridico italiano il riconoscimento, disciplinato all’articolo 250 del codice civile, è una dichiarazione volontaria di uno o di entrambi i genitori con la quale si afferma la paternità o la maternità nei confronti del figlio e può essere resa solo direttamente dall’interessato.

L’articolo 254 del codice civile, invece, stabilisce la forma del riconoscimento, e pertanto “Il riconoscimento del figlio naturale è fatto nell’atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o davanti al giudice tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo”.

L’articolo 258 del codice civile disciplinante gli effetti del riconoscimento, e pertanto “Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge. L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto”.

Ciò sta a significare che il genitore che rende la dichiarazione di nascita manifesta la propria volontà al riconoscimento del figlio e tale dichiarazione vale esclusivamente nei suoi confronti non potendo indicare le generalità dell’altro genitore.

Si deroga a tale principio nel caso in cui il genitore, che non renda la dichiarazione di nascita, esprima il proprio consenso ad essere nominato nell’atto di nascita mediante un atto pubblico ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del dPR 3 novembre 2000, n. 396.

Premesso ciò, le dichiarazioni negli atti di nascita provenienti dall’estero (anche in caso di filiazione fuori dal matrimonio) sono rese da un solo genitore con l’indicazione delle generalità dell’altro genitore, poiché la legislazione straniera consente l’attribuzione sia della maternità che della paternità, indipendentemente da quale sia il genitore che renda la dichiarazione di nascita.

In sostanza chi rende la dichiarazione di nascita è il padre, poiché la madre, che ha partorito, è “semper certa” e quindi non deve rendere alcun riconoscimento di filiazione.

Quando all’ufficiale dello stato civile viene presentato un atto di nascita sottoscritto da un solo genitore, al fine della valutazione della discendenza italiana, occorre pertanto “alzare le antenne”.

Nell’ipotesi in cui a rendere la dichiarazione di nascita sia il genitore straniero e nell’atto vi è la sola indicazione delle generalità del genitore italiano non vi è la trasmissione della cittadinanza, poiché la legislazione italiana permette il riconoscimento solo per il genitore che rende la dichiarazione, la quale non può contenere elementi che si riferiscano all’altro genitore che non ha prestato il suo consenso ad essere nominato per atto pubblico.

In pratica, il genitore italiano che non si è presentato a rendere la dichiarazione di nascita e non ha sottoscritto il relativo atto, o non ha acconsentito con atto pubblico ad essere nominato, non instaura il rapporto di filiazione con il neonato.

L’accertamento della discendenza italiana si interrompe e l’ufficiale di stato civile deve provvedere a trasmettere un preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, invitando l’interessato a produrre eventuale documentazione che attesti il riconoscimento successivo da parte del genitore italiano.

Nel caso in cui l’interessato sia impossibilitato a reperire tale documentazione, poiché l’ascendente non ha mai provveduto a riconoscere il figlio e ad oggi è già deceduto, l’ufficiale di stato civile provvederà al rigetto definitivo dell’istanza, in quanto non si verificano i presupposti sostanziali della trasmissione della cittadinanza italiana.

L’interessato che vuole vedersi attribuita la cittadinanza italiana iure sanguinis potrà produrre un atto di riconoscimento, successivo alla nascita, da parte del genitore italiano.

In realtà non si tratta di un vero e proprio riconoscimento successivo alla nascita, poiché entrambi i genitori erano presenti alla nascita, ma solo uno ha dichiarato la nascita stessa. Si può considerare come un atto a sanatoria della violazione dell’articolo 258 del codice civile.

Spesso accade che nell’atto di riconoscimento (del genitore che era nominato nell’atto di nascita, ma che non era comparso come dichiarante) manca il consenso del genitore che per primo aveva effettuato il riconoscimento con la dichiarazione di nascita.

L’articolo 258 del codice civile afferma che “Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento”. Il consenso deve sussistere al momento del riconoscimento e può essere contestuale al riconoscimento o precedente allo stesso. Nelle legislazioni straniere spesso non è previsto tale consenso quindi la prassi ha introdotto una sorta di sanatoria permettendo che il consenso dell’altro genitore possa essere reso in un momento successivo al riconoscimento stesso, ma comunque durante la minore età del figlio.

Nel caso in cui il riconoscimento sia avvenuto nella minore età del figlio, senza il consenso dell’altro genitore, e la valutazione della discendenza avvenisse durante la maggiore età del riconosciuto, occorre acquisire l’assenso di quest’ultimo, come indicato nell’articolo 250, comma 2 del codice civile.

Potrebbe verificarsi anche il caso in cui l’interessato produca un atto pubblico in cui il genitore, che non ha reso la dichiarazione di nascita, le cui generalità sono indicate nell’atto di nascita, dichiari di voler essere nominato nell’atto stesso.

Il Ministero dell'Interno ha tuttavia ammesso la possibilità di una sanatoria prevedendo, soprattutto in caso di atti formati all'estero, una sorta di consenso reso successivamente per atto pubblico.

Difatti nel Massimario per l’Ufficiale dello Stato Civile, ed. 2014 pagina 66, viene indicato “Nell’interesse del minore, tuttavia, la prassi ha introdotto una specie di sanatoria al riconoscimento fatto senza il consenso dell’altro genitore, quando tale consenso intervenga, anziché antecedentemente o contestualmente, in momento successivo al riconoscimento stesso” e al pagina 74 “Il consenso ad essere nominato, espresso da uno dei genitori in un atto pubblico (art. 29, secondo comma, del D.P.R. 396/2000) successivamente al riconoscimento effettuato dall’altro, che l’abbia nominato nello stesso atto di riconoscimento, sanerebbe tuttavia la fattispecie: in tal modo, infatti, l’atto di nascita, formato all’estero, recante il riconoscimento di uno solo dei genitori con la menzione dell’altro, verrebbe a sanarsi per effetto del consenso da quest’ultimo reso a posteriori. Il figlio verrà così considerato dichiarato alla nascita da entrambi i genitori contestualmente, posto che nel relativo atto questi sono riportati entrambi. Ovviamente, il consenso espresso successivamente al primo riconoscimento implica la volontà di riconoscimento anche da parte dell’altro genitore.

Questo sembrerebbe il documento legittimo ai fini della sanatoria di un atto di nascita viziato da contrarietà all’ordine pubblico per violazione dell’articolo 258 del codice civile.

Può accadere, invece, che l’ipotesi non possa essere sanata, poiché l’interessato non produce alcuna documentazione integrativa. L’ufficiale di stato civile procede, quindi, al rifiuto del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis rigettando l’istanza ai sensi dell’articolo 7 del dPR 3 novembre 2000, n. 396.

La motivazione di tale rifiuto consiste nell’interruzione della trasmissione della discendenza italiana, poiché il genitore italiano, anche se nominato nell’atto, non è riconosciuto come tale, poiché il rapporto di filiazione si instaura laddove sussiste una dichiarazione di volontà personale al riconoscimento. In questo caso l’interessato, qualora dovesse successivamente reperire tale documentazione, deve necessariamente rivolgere nuova istanza al sindaco del comune di residenza o al Consolato italiano all’estero se residente all’estero.

L’ufficiale di stato civile potrebbe, invece, sospendere il procedimento di cittadinanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, consentendo all’interessato di produrre la documentazione idonea, dalla cui analisi si possa accertare la discendenza italiana. In tal modo il procedimento potrebbe riattivarsi, evitando all’interessato di presentare nuova istanza.

Nel caso in cui i genitori che devono rendere le dichiarazioni siano deceduti, l’interessato talvolta non può esperire un’azione giudiziale nel Paese straniero, in quanto, ad esempio, nei Paesi dell’America Latina la maternità e la paternità non possono essere dichiarate giudizialmente, dal momento in cui entrambi i genitori sono indicati nell’atto di nascita per cui è implicito il riconoscimento contestuale.

Per questi sarà possibile il solo ricorso al Tribunale ordinario in Italia per il riconoscimento della cittadinanza, poiché solo il giudice potrebbe decidere di riconoscere la cittadinanza, laddove un procedimento amministrativo non può concludersi in assenza di documentazione sulla quale provvedere agli accertamenti di rito


Dott. Andrea Dallatomasina 3 Aprile 2023


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