Provvedimento di conferma o rigetto del Sindaco sul procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure-sanguinis

Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
04 Aprile 2023

In fase di emanazione del provvedimento concernente il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, alla luce delle recenti indicazioni fornite dagli esperti in materia (Cipoletta) e ritenendo necessario distinguere il ruolo dell’ufficiale di stato civile istruttore da quello dell’ufficiale di stato civile estensore del provvedimento finale, per garantire trasparenza, legalità ed imparzialità nella gestione del procedimento, si chiede se il Sindaco possa emettere il provvedimento di conferma o di rigetto, su richiesta dell'ufficiale di stato civile istruttore.

Risposta

Il riconoscimento della cittadinanza jure- sanguinis prevede l’emanazione di un provvedimento amministrativo a conclusione del procedimento: l’ufficiale di stato civile con delega piena (o il Sindaco), dopo aver atteso alle disposizioni della circolare ministeriale k.28.1 del 8 aprile 1991, può procedere alla redazione di un provvedimento amministrativo che riassuma l’istruttoria del riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana.

Tale provvedimento non è un’attestazione del sindaco, poiché non rientra nelle ipotesi di cui all’articolo 16 del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, in quanto tale riconoscimento è relativo ad uno status derivante dall’articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, e lo stesso articolo 16 comma 8 stabilisce che l’attestazione del sindaco va emessa per gli automatismi ad esclusione del riconoscimento della cittadinanza per nascita.

La redazione, comunque, di tale provvedimento amministrativo può essere opportuna, poiché permette la conclusione di un procedimento ricognitorio, ma tale provvedimento non deve essere trascritto nei registri di stato civile, poiché la conclusione del procedimento si ottiene con la sola trascrizione dell’atto di nascita dell’istante.

Tale provvedimento non dovrà essere neppure annotato sull’atto di nascita ma dovrà essere inserito nel fascicolo allegato all’atto di nascita dell’interessato che occorrerà trascrivere. Si potrà dare atto, nell’introduzione della trascrizione dell’atto di nascita, dell’avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana, al fine di meglio esplicitare le motivazioni per le quali si trascrive quello specifico atto di nascita.


Dott. Andrea Dallatomasina 3 Aprile 2023


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