Rettifica date di nascita difformi dell'avo riportate nell'atto di matrimonio in una pratica di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino extracomunitario ha presentato ricorso, in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta d'asilo, senza passaporto, in seguito al rigetto nel 2015 dell’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato.
Ora vorrebbe contrarre matrimonio con una cittadina italiana e a tal fine ci ha presentato un'attestazione giudiziale rilasciata dal Tribunale tramite cui due testimoni attestano di conoscere il cittadino e ne indicano le generalità e lo stato civile.
A seguito della circolare n. 1 del 12.01.2022 del Ministero dell'Interno per gli stranieri rifugiati è possibile acquisire al posto del nulla osta al matrimonio una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Il suddetto cittadino però non è stato dichiarato rifugiato, pertanto si chiede come procedere.
I cittadini stranieri richiedenti asilo politico sono in attesta dell’esito della loro richiesta per il riconoscimento dello stato di rifugiato politico, pertanto, non possono essere ancora considerati titolari di asilo politico e in quanto tali beneficiare dell’applicazione della legge del loro Stato di residenza o di domicilio, come previsto dall’articolo 12 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata in Italia con Legge 24 luglio 1954, n. 722, che, all’articolo 25, prevede altresì che i rifugiati politici possano ottenere l’assistenza amministrativa dal loro Stato di residenza o di domicilio di cui avrebbero diritto ai sensi della propria legge nazionale.
Detto questo, si ritiene che ai richiedenti asilo politico non possa essere applicata la circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2022, che stabilisce che i rifugiati politici, in possesso della certificazione che attesti tale status rilasciata dal Ministero dell’Interno, possano rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, del nulla osta al matrimonio, previsto dall’articolo 116 del Codice Civile per gli straniero che intendano contrarre matrimonio in Italia.
In mancanza di tale nulla osta al matrimonio, ritenuto documento obbligatorio anche per la Corte costituzionale che, con ordinanza n. 14/2003, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 116 del Codice Civile, ritenendolo quindi costituzionalmente legittimo, gli sposi, richiedenti asilo politico, possono richiedere la pubblicazione di matrimonio, che l’Ufficiale dello Stato civile non può accogliere. Egli, pertanto, è tenuto ad emettere un rifiuto motivato che, ai sensi dell’articolo 98 del Codice Civile, i nubendi interessati possono impugnare avanti al Tribunale ordinario per ottenere il decreto che li autorizzi a contrarre matrimonio, senza il prescritto nulla osta al matrimonio.
In tal caso, l’Ufficiale dello Stato civile potrà procedere ad eseguire la pubblicazione di matrimonio richiesta dagli sposi, presentando il decreto dell’autorità giudiziaria di ammissione al matrimonio.
Dott. Andrea Dallatomasina 3 Aprile 2023
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