Fruizione permessi diritto allo studio (150 ore) in caso dipendente per iscrizione a master/corso che inizia a giugno 2026
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta al quesito del Dr. Cristoforo Di Lorenzo
QuesitiUna dipendente in comando presso il nostro Ente beneficia dei permessi l.104/1992 per sé stessa pari a 2h al giorno, in quanto portatrice di handicap. La stessa chiede di usufruire dei permessi l.104/1992 per l'assistenza al coniuge, anch'esso portatore di handicap, dipendente del Comune X, che presso tale Ente beneficia già dei permessi l. 104/92 per sé stesso. È possibile concedere i permessi ex l. 104/1992, per l'assistenza ad una persona che già usufruisce per sé stesso dei medesimi permessi?
In precedenza tale possibilità non era espressamente concessa (Circolare INPS n. 37 del 18.2.1999). Successivamente diverse norme hanno modificato questo orientamento. Di seguito alcuni passaggi esemplificativi.
Già l’INPDAP, con Circolare 10 luglio 2000, n. 34 (punto 5.1) ammette la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.
Il punto 5.1 della circolare recita: “… cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Anche in questo caso il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo.”
La circolare INPS n. 53/2008 al punto 6 recita: “Si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege 104/92 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave”.
Il Dipartimento della Funzione, nella circolare 13 del 6 dicembre 2010, intervenuta a seguito della legge 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro) che ha modificato parzialmente la disciplina dei permessi conferma questa possibilità, dove al punto 3 leggiamo: ” […] Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste”.
Il caso in questione è comunque particolare e non è descritto in modo specifico dalle norme citate ma, a parità di situazione di handicap, i diritti di entrambi i soggetti si equivalgono e quindi, a mio parere, la risposta al quesito è positiva.
3 aprile 2023 Cristoforo Di Lorenzo
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