Procedimento sanzionatorio amministrativo relativo alle violazioni del codice della strada

Risposta al quesito del Dr. Marco Massavelli

Quesiti
di Massavelli Marco
05 Aprile 2023

Pattuglia che sanziona un veicolo in sosta irregolare. (doppia fila, passo carrabile, posto disabili occupato, intralcio alla circolazione) In attesa del carro motore, si presenta dopo un po’ un soggetto che sposta il veicolo suddetto, evitando di fatto la rimozione...la domanda è questa....al soggetto che si presenta va contestata la precedente infrazione? ( si consideri che se é il proprietario il codice lo impone)anche in questo caso ci sono versioni contrastanti: qualcuno la contesta anche al soggetto sopraggiunto sebbene non lo abbia constatato...altri fanno dichiarare nel corpo del verbale al soggetto che sopraggiunge che è lui che lo ha parcheggiato...altri non contestano nulla al soggetto diverso dal proprietario affermando che la notifica arriverà a casa dell'effettivo proprietario del veicolo..

Vorrei un vostro autorevole parere con eventuale giurisprudenza o riferimenti normativi.

Risposta

In relazione all’annosa questione di cui al quesito, non esiste molta giurisprudenza. In riferimento alla vigente normativa e ai principi generali del procedimento sanzionatorio amministrativo relativo alle violazioni del codice della strada, si evidenzia quanto segue, in modo da fornire alcuni spunti operativi.

Salvo i casi espressamente indicati dal codice della strada, in quanto possibile, la violazione accertata deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto all'obbligato in solido.

 

La contestazione immediata presuppone che:

il veicolo condotto dal trasgressore sia fermato dagli agenti accertatori immediatamente dopo che il fatto illecito è stato accertato;

l'accertamento sia avvenuto in contraddittorio con l'autore della violazione mediante redazione e consegna del relativo verbale nel quale il trasgressore può chiedere di inserire dichiarazioni che ritenga necessarie o utili.

 

In riferimento al primo punto, resta un dubbio che la contestazione debba essere effettuata immediatamente quando il trasgressore, assente nel momento in cui l'agente accerta la violazione, sopraggiunga in un secondo momento e chieda all'agente, ancora presente sul posto, che il verbale gli sia immediatamente notificato (anche allo scopo di risparmiare le spese di notifica).

L'argomentò è oggetto di opinioni divergenti in dottrina e in giurisprudenza.

Secondo alcuni, infatti, alla persona che si qualifica trasgressore, l'illecito dovrebbe essere necessariamente notificato nell'immediatezza, anche se, come nel caso del veicolo lasciato in sosta vietata, l'agente accertatore non ha visto chi era alla guida al momento in cui il veicolo è stato lasciato in sosta.

Secondo altri, invece, in questo caso, la contestazione della violazione sarebbe obbligatoria nell'immediatezza solo quando la persona che la richiede è il proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido a cui il verbale sarebbe stato comunque notificato).

La seconda tesi sembra preferibile poiché l’articolo 200, codice della strada, precisa che la violazione deve essere notificata al trasgressore (che nel caso di specie non è stato identificato) e all'obbligato in solido, se presente.

Si aggiunge, a sostegno di tale tesi, che la consegna del preavviso al trasgressore, proprietario del veicolo, successivamente sopraggiunto quando è ancora presente l'operatore di polizia che ha compiuto l'accertamento, non determina la contestazione rituale, ai sensi dell’articolo 200, codice della strada, ma, anzi, pone un'anomalia nella procedura sanabile solo con la successiva notifica del verbale vero e proprio. Per questo motivo, in tali casi, anche per evitare un'inutile aggravio di spese di notifica per l'amministrazione procedente e per il trasgressore, è sempre necessario procedere alla contestazione rituale della violazione, redigendo il relativo verbale.


Dott. Marco MASSAVELLI


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