Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni
QuesitiIl comma 775 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi derivanti dalla crisi ucraina, consente agli enti locali in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023 di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. Tale disposizione comporta una deroga all'art. 187, comma 2 del TUEL che, alla lettera b), pone come condizione per l'utilizzo della parte libera del risultato di amministrazione l'aver adottato il provvedimento di verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193. Nel caso di enti che abbiano approvato il bilancio di previsione senza usufruire di tale facoltà, è possibile successivamente e con ordinaria variazione di bilancio utilizzare l'avanzo libero per finanziare spese correnti non permanenti derogando al sopra citato art. 187, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 267/2000 oppure è necessario rispettare comunque tale ordine di priorità? E' possibile procedere ad interpretare in misura estensiva la norma che dal tenore letterale pare sia una possibilità concessa solo in fase di approvazione del bilancio di previsione?
Si premette che, sotto il profilo strettamente giuridico, il comma 775 della legge di bilancio 2023 rappresenta una norma di carattere eccezionale, ed in quanto tale è da considerare norma di stretta interpretazione, e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva né di applicazione analogica.
Sul piano più propriamente contabile, si osserva che con tale disposizione viene differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023, rinvio che è direttamente collegato alla restante parte della norma che, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, prevede per gli enti locali la possibilità di approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.
Questa possibilità di utilizzo - che peraltro replica una analoga disposizione che era stata prevista anche per il 2022 - rappresenta una deroga alla regola generale recata dal paragrafo 9.2.12 del P.C. applicato n. 4/2, che consente la possibilità di utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione per assicurare il pareggio del bilancio solamente in presenza di tre condizioni:
Da quanto sopra deriva che la possibilità offerta dal citato comma 775 può essere utilizzata solamente in occasione della approvazione del bilancio, ed è sostanzialmente rivolta ai soli enti che non riescono a "quadrare" il bilancio stesso, ai quali soltanto viene pertanto consentita la suddetta possibilità.
Per gli enti che hanno già approvato il bilancio (evidentemente senza avere la necessità di ricorrere al ricordato utilizzo dell'avanzo libero) trovano applicazione le limitazioni ordinariamente previste dall'articolo 187, comma 2, del TUEL, per cui gli stessi potranno utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per finanziare spese correnti a carattere non permanenti solamente rispettando l'ordine di priorità ivi previsto, ovviamente con riferimento a spese ulteriori e diverse da quelle che, in quanto previste nel bilancio precedentemente approvato, risultano già finanziate.
03/04/2023 dr. Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: Ricorrente QR n.4573, Sintomo QR n.4624
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – 27 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: