Assunzioni tramite elenco di idonei e interpelli nella PA: come funziona
Consiglio di Stato - sentenza 4878 della Sezione V
Risposta al quesito della dr.ssa Roberta Mugnai
QuesitiUna coppia si è unita civilmente in questo comune nell'anno 2018. Una delle parti ha manifestato disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile, previa dimostrazione di aver messo al corrente l'altra parte della sua volontà con raccomanda con ricevuta di ritorno. Decorsi quasi tre mesi, il cittadino chiede se sia possibile concludere lo scioglimento tramite procura in quanto l’altra parte è residente all'estero.
Si chiede se sia possibile procedere allo scioglimento dell’unione civile dinanzi all’USC tramite procura.
Alle unioni si applicano in quanto compatibili le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non è previsto, come nello scioglimento del matrimonio il periodo di separazione (vedi art.1 c.23).
Inoltre, è possibile, come nel matrimonio, l’applicazione degli istituti previsti agli art. 6 e 12 D.L. 12.9.2014 n.132, convertito con modifiche dalla legge 10.11.2014 n.162.
Le parti possono manifestare anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’Ufficiale di stato civile (form.10). In tal caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione. La circolare M.I. n.15/2016 specifica: “la legge prevede che l’unione si sciolga quando le parti, o anche una sola di esse, abbiano manifestato la volontà di sciogliere il vincolo davanti all’Ufficiale dello stato civile. Decorsi tre mesi potrà essere proposta domanda di scioglimento”
La procedura di divorzio ai sensi dell’art.12 per gli uniti civilmente si articola in due appuntamenti (accordo e conferma dell’accordo) come per il divorzio nel matrimonio e, esattamente come per i coniugi, non ammette rappresentanza sia volontaria che legale. Non è possibile, pertanto, che uno degli uniti civilmente dia procura ad una terza persona in sua rappresentanza neppure con procura speciale notarile. Del resto già la circolare del Ministero dell’Interno n.19 del 28 novembre 2014 aveva precisato: “In ordine all’iter procedurale, il comma 3 dell’art.12 del D.L. n.132/2014 prevede che l’ufficiale dello stato civile riceva da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volontà” ed inoltre “deve, inoltre, porsi in rilievo che l’opera professionale dell’avvocato non è qualificata dalla norma in termini di rappresentanza e, pertanto, stante il correlato carattere personale della dichiarazione di ciascuno dei coniugi, l’avvocato non può sostituire davanti all’ufficiale dello stato civile la parte assistita”.
Tale orientamento, dopo un iniziale periodo di interpretazioni contrastanti, si è consolidato anche in giurisprudenza.
Dott.ssa Mugnai Roberta 5 Aprile 2023
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