Incarico ex art. 1 comma 557 della legge 311/14 e tipologia del rapporto di lavoro

Quesiti
di Iarussi Ludovica
24 Gennaio 2018

Il comune ha stipulato un accordo ex art 15 della Legge 241/90 con l'ente B, richiamando le disposizioni di cui all'art. 1 comma 557 Legge 311/2004, per l'utilizzo di un dipendente del comune B di ruolo e a tempo pieno.

Il pagamento delle competenze in trentaseiesimi è direttamente a carico del Comune A.

Come si configura il rapporto di lavoro tra il comune A ed il dipendente alla luce anche di quanto espresso dal Consiglio di Stato sez. I n. 214/2005?

In particolare:- è da considerarsi incarico esterno da retribuire e considerare ai fini dell'anagrafe delle prestazioni (art. 53 D. LGS 165/2001 -art. 1 comma 42 Legge 190/2012 ) oppure è necessario stipulare un contratto a tempo determinato e comunicare al Portale Sintesi della Provincia l'avvenuta assunzione?

Risposta

Se l’utilizzo del dipendente in questione, se pur sulla base di un accordo di cooperazione, rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 comma 557 della legge 311/14, non vi sono dubbi che va instaurato con lo stesso un rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 12 ore settimanali, ai sensi del dlgs 66/03, a tempo determinato.

La norma in esame è una deroga espressa al divieto ordinamentale di cumulo di impieghi e nasce proprio con l’intento di favorire i piccoli comuni con una riduzione di spesa di personale. Quindi la fattispecie, se pur soggetta a regime autorizzatorio ai sensi dell’art. 53 del Testo Unico, va regolata come un rapporto di lavoro a tutti gli effetti, e con tutti gli adempimenti conseguenti.

Come ben evidenzia la Corte dei Conti, Sezione Lombardia, nel parere 3/09:

“alla luce dei chiarimenti del Consiglio di Stato resi con parere n. 2141/2005 (richiamata nel quesito), è da considerarsi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

“… l’art.1 comma 557 legge 30 dicembre 2004 n.311, è norma speciale ed attualmente vigente in tema di assegnazione temporanea di dipendenti pubblici in regime di lavoro subordinato, ma non raffrontabile con gli incarichi di lavoro autonomo disciplinati dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, come modificato”.

 

D.ssa Ludovica Iarussi 05/01/2018

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