Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito della Dr.ssa Elena Turci
QuesitiUn cittadino extracomunitario, già cancellato per irreperibilità, si presenta per richiedere una nuova iscrizione anagrafica con una ricevuta di permesso di soggiorno per protezione speciale.
Si chiede se sia possibile l’iscrizione con la sola ricevuta in caso di cittadino oggetto di protezione speciale.
L'art. 7, comma 2, del regolamento anagrafico della popolazione residente d.P.R. n. 223/1989, prescrive che in caso di ricomparsa di una persona cancellata per irreperibilità si dovrà procedere con una nuova iscrizione anagrafica.
Qualora il dichiarante sia un cittadino extracomunitario dovrà dimostrare di essere in possesso anche dei requisiti di soggiorno quali permesso di soggiorno in corso di validità; ricevuta della richiesta di rinnovo e permesso scaduto oppure qualora previsto solo con ricevuta (Circolari Amato, Richiesta Asilo) e passaporto.
Nel caso da lei descritto, al permesso di soggiorno per protezione speciale non è applicabile in analogia l’art. 3, comma 2 DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n. 130, che riconosce il diritto all’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per richiesta asilo o della sola ricevuta di rilascio o di rinnovo.
La protezione speciale può essere riconosciuta secondo due modalità diverse:
Entrambe le casistiche non consentono l'iscrizione anagrafica con la sola ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno; pertanto, il dichiarante dovrà attendere il rilascio del permesso e qualora abbia presentato una dichiarazione di iscrizione anagrafica, quest'ultima sarà irricevibile.
Dott.ssa Turci Elena 7 Aprile 2023
Per i clienti Halley: Ricorrente QD n.2644 Sintomo QD n.2676
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: