Ripiano del FCDE spalmato in 15 rate a partire dall'esercizio 2021

Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
11 Aprile 2023

Nell'esercizio 2020 l’Ente aveva approvato un piano di rientro di disavanzo anno 2019, ai sensi dell'art. 39-quater, co 1, D.L. 162/2019 (FCDE spalmato in 15 rate a partire dall'esercizio 2021). Visto che l'esercizio 2022 ha chiuso con un avanzo di amministrazione positivo che copre tutti gli accantonamenti obbligatori previsti dalla normativa (compreso il FCDE) e pertanto copre anche tutte le rimanenti rate del FCDE rimaste (n. 13), si chiede se si debba mantenere il ripiano del FCDE già approvato, oppure se avendo l'avanzo coperto tutta l'intera somma da ripianare, si possa considerare ripianato il disavanzo 2019 da FCDE.

E’ necessario attestare nella relazione illustrativa della giunta e nella deliberazione di approvazione del rendiconto, che le 13 rate rimanenti del disavanzo da FCDE sono state tutte recuperate nell'esercizio 2022?

Risposta

Poiché le risultanze di chiusura dell'esercizio 2022, quali risultano dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, espongono un risultato positivo (lettera E del prospetto), il precedente disavanzo risultante dal rendiconto 2021 risulta totalmente ripianato: conseguentemente nella parte passiva del bilancio 2023 e successivi non andrà più indicata la corrispondente quota annua di disavanzo da ripianare (Corte dei Conti, Sez. controllo Sicilia, n. 190/2022).

Al riguardo si fanno comunque le seguenti precisazioni:

a) il paragrafo 13.10.3 del principio contabile applicato n. 4/1, quale risulta sostituito dal D.M. 7 settembre 2020 (dodicesimo decreto correttivo), prevede l’obbligo di verificare a consuntivo l’avvenuto ripiano del disavanzo, esponendo le relative risultanze nella relazione sulla gestione, mediante raffronto del risultato dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (disavanzo o avanzo) con il disavanzo risultante al 31 dicembre dell’esercizio precedente, compilando a tale fine le due tabelle previste da detto paragrafo (in caso di totale recupero del disavanzo andrà compilata solamente la prima tabella);

b) in diverse occasioni la giurisprudenza contabile ha evidenziato la necessità che in caso di completo recupero del disavanzo l'ente adotti un'apposita delibera consiliare, corredata dal parere dell’organo di revisione, da cui emerga l’avvenuto recupero anticipato del disavanzo stesso, con espressa indicazione delle entrate utilizzate per la copertura del disavanzo (CdC Lazio n. 43/2021; CdC Abruzzo n. 108/2022); con tale atto l'ente procede a modificare le modalità e le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il disavanzo, e l'atto in questione è stato ritenuto necessario prima di poter procedere, in via automatica, alla mancata iscrizione nelle annualità successive della quota annuale di ripiano (CdC Lazio n. 50/2020).


4 aprile 2023 dr. Ennio Braccioni


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