Risposta al quesito dell'Avv. Elena Conte
QuesitiPer pagare i vigili che sono venuti a supporto nel 2022, secondo un accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera c della legge 65/1986, dovrei gestirli come personale assunto a tempo determinato?
La missione esterna del dipendente ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c) della legge n. 65/1986, si svolge nell'ambito di accordi o intese assunte dalle amministrazioni interessate, con le quali vengono stabilite le modalità d'impiego dell'agente di polizia municipale, regolando in tale ambito anche i rapporti finanziari che intercorrono tra le stesse amministrazioni.
Sarà cura dell’ente di appartenenza, successivamente, procedere al pagamento delle spettanze dovute al dipendente.
L'impiego in missione esterna di rinforzo fa sì che gli addetti di polizia municipale operativamente dipendano dall'autorità locale che ne ha fatto richiesta e, quindi, siano ricompresi nel corpo o servizio del comune utilizzatore, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
E' il caso di rammentare che la disposizione recata dal citato art. 4, comma 4, lett. c), stabilisce espressamente i casi in cui, in via eccezionale, è consentito al personale di polizia municipale di svolgere la propria attività al di fuori del territorio del comune di appartenenza, con conseguente legittimazione degli atti dagli stessi assunti nell'espletamento dei compiti d'istituto.
Come si evince dalla sua formulazione, la norma in esame, quindi, non richiede la stipula di una specifica convenzione facendo esclusivo riferimento all'esistenza di appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate, dei quali va data preventiva comunicazione al Prefetto.
La diversa tipologia degli atti da adottare a seconda che si tratti di missione esterne ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c) della legge n. 65/1986, o se invece, si parli di forme associative disciplinate, queste, dagli artt. 30 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000, risponde difatti ad esigenze diverse.
Nel primo caso si devono fronteggiare particolari situazioni, come detto, eccezionali e limitate nel tempo, per cui si la norma ha inteso fornire uno strumento flessibile ma allo stesso tempo ne ha fissato in modo inderogabile i presupposti per la sua legittima applicazione; diversamente, nel caso delle forme associative, per cui è richiesta l'adozione di un atto più complesso quale la convenzione, le amministrazioni intendono organizzare stabilmente i propri corpi o servizi di polizia municipale per rispondere all'esigenza di svolgere in modo più efficace ed economico servizi in comune.
Tanto chiarito, il servizio prestato secondo le modalità prospettate nel quesito viene di solito svolto al di fuori del normale orario di servizio ordinario, nel rispetto del limite massimo delle 48 ore settimanali e secondo l’importo orario per le prestazioni straordinarie.
6 aprile 2023 F.to Avv. Elena Conte
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