Modifiche apportate all’art. 120 del nuovo Codice dei contratti pubblici e loro applicazione ai contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto correttivo
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Parere 3 giugno 2025, n. 3517
Risposta al quesito del Dr. Matteo Barbero
QuesitiIn materia di contratti di lavoro flessibile, l'art. 1 comma 3 del D.L 87/2018, che ha novellato l’art. 21 del d.lgs. 81/2015, stabilisce che le disposizioni di cui al predetto articolo, che prevede al comma 1 un numero massimo di proroghe contrattuali pari a 4 nell’arco di 24 mesi, non si applichino ai contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per i quali valgono le disposizioni previgenti. Si chiede, pertanto, conferma che il numero massimo di proroghe per i contratti a tempo determinato della pubblica amministrazione sia pari a 5 nell’arco dei 36 mesi, come previsto dalla precedente formulazione dell’art.21, ovvero se vi siano altre disposizioni successive o deroghe da applicarsi.
Si conferma la correttezza dell’interpretazione fornita nel quesito. Resta fermo l’impianto dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, più volte modificato e da ultimo aggiornato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale fissa il principio cardine della preferenza dei contratti a tempo indeterminato per la copertura dei fabbisogni di personale.
dott. Matteo Barbero 11 aprile 2023
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