Censimento e revisione periodica delle partecipazioni pubbliche: prorogato il termine per gli adempimenti
Corte dei Conti – 11 giugno 2025
Risposta al quesito del Dr. Ennio Braccioni
QuesitiIn fase di riaccertamento si verifica che sono erroneamente stati lasciati a residuo alcuni impegni e accertamenti relativi ad un'opera pubblica ancora in corso, la soluzione prospettata di eliminare i residui e riapplicare l'avanzo formatosi non appare completamente corretta, in quanto le obbligazioni sottostanti gli impegni che si andrebbero ad eliminare sono tuttora vigenti. Come risolvere?
Preliminarmente si osserva che l'articolo 183, comma 5, del TUEL dispone che non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio la relativa obbligazione giuridica, e che analoga disposizione è recata dall'articolo 179, comma 3-bis, per quanto concerne le entrate: in applicazione di tali disposizioni possono quindi essere conservate tra i residui passivi solamente le spese impegnate e liquidate - o liquidabili - nel corso dell’esercizio ma non pagate, e possono essere conservate tra i residui attivi solamente le entrate accertate e esigibili nell’esercizio di riferimento ma non incassate. Conseguentemente gli impegni e gli accertamenti di cui al quesito dovranno essere cancellati in occasione delle operazioni di riaccertamento, al termine delle quali non saranno conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Non appare però corretto il riferimento all'avanzo di amministrazione (che si determinerebbe a seguito della cancellazione dei residui passivi): poiché "" le obbligazioni sottostanti gli impegni che si andrebbero ad eliminare sono tuttora vigenti "", gli impegni sopra accennati dovranno essere cancellati e reimputati all'esercizio (o esercizi) in cui è prevista la loro esigibilità, con contestuale costituzione del fondo pluriennale vincolato.
Per quanto concerne i residui attivi, gli stessi potranno essere conservati solamente se i corrispondenti crediti hanno maturato la esigibilità entro il 31/12, in mancanza gli stessi dovranno essere reimputati all'esercizio (o esercizi) successivo/i: in quest'ultimo caso il fondo pluriennale vincolato di cui al punto precedente verrà determinato al netto delle entrate reimputate, e non sarà affatto costituito nel caso di coincidenza degli importi delle entrate e delle spese reimputate (cfr. paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2, in forza del quale non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate).
11 aprile 2023 dr. Enni Braccioni
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