Pubblicità istituzionale e opere dell’amministrazione uscente: limiti e condizioni secondo la legge n. 28/2000

Risposta al quesito dell'Avv. Alessandro Rizzo

Quesiti
di Rizzo Alessandro
14 Aprile 2023

Può l'amministrazione uscente pubblicare sul sito istituzionale del comune un'apposita sezione nella quale vengono inserite tutte le opere realizzate o i progetti fatti durante gli anni di mandato? Si configura come divieto ai sensi dell'art. 9 della legge n. 28/2000? Si specifica che questa amministrazione sarà interessata dalle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 e il quesito è stato posto oggi dal vicesindaco uscente candidato alle prossime elezioni.

Risposta

Come correttamente indicato nel quesito, per la fattispecie oggetto dello stesso è rilevante il disposto dell’art. 9, L. n. 28/2000, secondo cui “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

La ratio del divieto in questione risiede nell’esigenza di evitare il rischio che le amministrazioni possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari: affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all’articolo 9, quindi, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovvero impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l’efficace assolvimento dei doveri dell’Ente.

Tenuto conto di quanto sopra, la tipologia di comunicazione che vorrebbe effettuare l’Ente nel periodo di convocazione dei comizi elettorali, più che essere una (astrattamente legittima) comunicazione di servizio con finalità di trasparenza o istituzionali (ossia una attività di informazione rivolta dall’amministrazione ai cittadini-utenti per garantire operatività all’attività pubblica ed ai servizi resi), appare caratterizzata da una connotazione “di immagine”  (ossia, sarebbe finalizzata a promuovere l’amministrazione e la rappresentazione della stessa presso i cittadini), e non sembra nemmeno connotata dal requisito dell’indispensabilità richiesto dalla norma, ragion per cui risulta rientrare nell’ambito del divieto in questione.


Avv. Alessandro Rizzo   13/04/2023


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