Iscrizione anagrafica di cittadino straniero con permesso di soggiorno di lungo periodo scaduto

Risposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
17 Aprile 2023

Un cittadino straniero cancellato per irreperibilità nel 2013 si presenta allo sportello per richiedere l'iscrizione anagrafica. Presenta un permesso di soggiorno di lungo periodo emesso nel 2009. Si chiede se si possa procedere con l'iscrizione anagrafica anche se il permesso di soggiorno ha più di 10 anni e non è stato aggiornato, oppure se sia necessario che proceda preventivamente con l'aggiornamento/rinnovo.

Risposta

Nel caso indicato nel quesito è necessario che l’interessato, prima di richiedere l’iscrizione anagrafica in codesto comune, provveda a rinnovare/aggiornare il permesso di soggiorno di lungo periodo emesso nel 2009. Infatti, il lunghissimo lasso di tempo trascorso dalla data di emissione e la condizione di irreperibilità decennale non consentono di ritenere valido ai fini della iscrizione anagrafica il predetto permesso di soggiorno, ancorché di lungo periodo.

Occorre, a tal proposito, fare riferimento all’art. 15 della legge 23/12/2021, n. 238, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”. Detta norma, rubricata “Disposizioni in materia di validità e rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Attuazione della direttiva n. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e del regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi” in vigore dal 1 febbraio 2022, ha apportato modificazioni al comma 2 dell'articolo 9 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), inserendo, con il comma 1 lett. b) il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta, è valido per dieci anni e, previa presentazione della relativa domanda corredata di nuove fotografie, è automaticamente rinnovato alla scadenza. Per gli stranieri di età inferiore agli anni diciotto la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Il comma 2 del citato art. 15 precisa, inoltre, che “Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge non è più valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato”.

Se il cittadino in questione fosse stato iscritto in ANPR, non si sarebbe dovuto procedere alla sua cancellazione, ma il medesimo avrebbe dovuto provvedere al rinnovo, come sopra precisato.

Si ritiene, infine, utile precisare che alcune Questure, ai fini del rinnovo, richiedono, indebitamente, che il richiedente il rinnovo sia iscritto in anagrafe; qualora si dovesse verificare tale evenienza, si ritiene di poter ritenere ricevibile l’istanza anche con la sola ricevuta della richiesta di rinnovo, fermo restando l’obbligo, per l’interessato, di esibire il titolo rinnovato entro il termine di conclusione del procedimento.


Dr.ssa Liliana Palmieri 14 Aprile 2023


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