Obbligo gare concessione suolo pubblico attività produttive (balneari e mercati) a seguito direttiva Bolkestein
Risposta di Ambrogio Fichera
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiConcessione demaniale.
Il contribuente presenta richiesta di iscrizione ai fini Tari richiedendo la riduzione per uso stagionale non domestico stabilimenti balneari, senza dichiarare la superficie da tassare. Ai fini Tari si richiede cosa bisogna tassare considerando che nella concessione la superficie totale che viene concessa é pari a 4355 metri quadri. Il regolamento comunale prevede l'applicazione della riduzione della tariffa variabile pari al 50%.
Come precisato recentemente in materia di stabilimenti balneari dalla CTR Sardegna - sentenza del 18.01.2021 n. 29/1, che richiama la sentenza della Corte do Cassazione n, 31460/2019, “in tema di TARI, l’esclusione delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono adibite, non possono produrre rifiuti, non è automatica. Esiste, infatti, una presunzione “iuris tantum” di produttività che impone al detentore dell’area di provare le circostanze escludenti che devono, inoltre, essere dedotte nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione”. Nel caso all’esame della CTR Sardegna, i giudici, in assenza di prove documentali da parte del contribuente a sostegno della propria richiesta, hanno ritenuto idoneo il criterio adottato dall’ente impositore che ha determinato l’imposta dovuta equiparando l’intera superficie dell’arenile alle restanti infrastrutture fisse dello stabilimento balneare. Per i giudici, l’arenile costituisce la principale attrattiva di uno stabilimento balneare, ospitando giornalmente la quasi totalità della clientela che vi si trattiene per un numero rilevante di ore consecutive (alcuni, anche l’intera giornata). E’ proprio la presenza di un numero significativo di persone che rende l’arenile produttivo di rifiuti, legittimando il Comune, gestore del servizio di raccolta (e di smaltimento) dei rifiuti prodotti anche dall’arenile, a considerare l’arenile quale superficie utile per calcolare la somma dovuta a titolo di TARI.
Quindi, il Comune richiedente, in assenza di diverse prove documentali esibite dal contribuente, potrà legittimamente sottoporre a tassazione l’intera area di € 4355 mq.
Quanto alla questione sull’applicazione della riduzione, dalla formulazione del quesito non è chiaro se quella presente nel regolamento coincida con quella invocata dal contribuente.
In ogni caso, quanto alle attività stagionali, si fa presente che la Cassazione con ordinanza n. 9107 depositata il 18 maggio 2020 abbia subordinato la riduzione TARI per stagionalità alla circostanza che il servizio di raccolta e smaltimento da parte del Comune venga posto in essere solo per determinati mesi dell’anno.
Se tale circostanza si verifica nel caso di specie, allora la richiesta di riduzione è legittima, a prescindere dal fatto che sia stata o meno già disciplinata in regolamento.
14 aprile 2023 Lorella Martini
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