La risposta è affermativa. Il Sindaco, esercita le funzioni d’anagrafe in qualità di ufficiale di governo (si veda l’articolo 14 del d.lgs. 267/2000).
Infatti, come previsto dai primi tre commi dell’articolo 54 del d.lgs. 267/2000 il Sindaco sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.
Nell'esercizio delle funzioni sopra elencate, egli concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
Il sindaco, in sostanza, è l’Ufficiale d’Anagrafe “per eccellenza”, e sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
A proposito è utile richiamare anche l’articolo 2, comma 1, del D.P.R. 223/1989 (regolamento Anagrafico della popolazione residente) che prevede che lo stesso possa delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.
E ancora, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 223/1989 l'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la mutazione anagrafica.
Quindi, se già di per sé l’Ufficiale d’Anagrafe delegato può concorrere agli accertamenti anagrafici ed eseguirli d’ufficio per l’effettiva verifica della dimora abituale, allo stesso modo può operare il Sindaco che, con la delega, trasferisce l’esercizio delle proprie competenze non spogliandosi tuttavia né della titolarità delle stesse né della facoltà di poterle esercitare (trattasi infatti di delega di funzioni statali).
Per quanto riguarda gli accertamenti presso l’abitazione – sempre in base a quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 19 del D.P.R. 223/1989 – questi devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o “di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato” (da chi se non dal Sindaco?).
Trattasi di verifiche comunque prodromiche e ausiliarie rispetto all’accertamento definitivo operato dall’Ufficiale d’Anagrafe e funzionali ad assodare che il cittadino abbia dichiarato la verità.
Ciò posto, nel caso in esame, pur non essendoci ostacoli di diritto allo svolgimento di accertamenti per il controllo della dimora abituale da parte del Sindaco - cosa che può accadere negli enti di piccole dimensioni - vi sono ragioni di opportunità, economicità ed efficienza che suggeriscono che sia il personale della Polizia Locale ad occuparsi degli accertamenti, tutt’al più se, come nel caso in esame, l’Ente ha nella propria dotazione organica un vigile.
21 Aprile 2023 Mauro Tenca
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