Trascrizione degli atti di nascita o di matrimonio stranieri

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
26 Aprile 2023

Si chiede se sia errato riportare nel corpo della trascrizione degli atti di nascita o di matrimonio stranieri le annotazioni presenti nell'atto, considerando che spesso gli atti concernenti gli eventi oggetto di annotazione non vengono inviati per la trascrizione.

Risposta

Merita ricordare che la regola per la trascrizione degli atti di nascita o di matrimonio dall’estero è per riassunto; in particolare, il comma 10 parla di una verbalizzazione nella quale l’atto è “brevemente riassunto”. La trascrizione per intero è una modalità da adottare soltanto dove è espressamente prevista.

La trascrizione di questi atti deve avvenire, pertanto, riportando soltanto quei dati che corrispondono al contenuto richiesto dalle nostre norme per formare un atto di nascita e di matrimonio in Italia. Riportare il contenuto delle annotazioni presenti negli atti che pervengono dall’estero non è previsto, non è necessario e può essere fuorviante per chi legge; tanto più che riportare informazioni riferite alle annotazioni nelle certificazioni straniere che, quindi, non sono riferibili ad un atto o ad un provvedimento redatto in Italia non ne permette la certificazione (o l’annotazione nel nostro atto trascritto).

Si può, al massimo, fare menzione della presenza di un’annotazione nell’atto originale (per esempio nell’atto di nascita si potrà scrivere: “È presente un’annotazione di matrimonio”) per lasciare una traccia di quanto si è esaminato per la trascrizione, ma senza inserire le informazioni perché non si è avuta l’opportunità di esaminare l’atto corrispondente (nel caso predetto, l’atto di matrimonio).

Il fatto che, poi, il cittadino non provveda ad aggiornare i propri atti con altri eventi avvenuti fuori dal territorio nazionale è una responsabilità che ricade su di lui e su di lui soltanto.

Occorre sempre tener presente che i registri di stato civile sono pubblici registri sottoposti a rigide regole di redazione, non una semplice raccolta di informazioni. Ogni atto che redigiamo prevede un esame di compatibilità degli atti stranieri con la normativa del nostro Paese (art.18 DPR 396/2000), per questo ne dobbiamo esaminare una stesura possibilmente integrale o, comunque, una certificazione completa o dobbiamo ricevere un provvedimento dall’autorità giudiziaria.

21 Aprile 2023              Mugnai Roberta

 

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