Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIl nostro comune ha adottato un regolamento sul lavoro agile prima dell'entrata in vigore del CCNL del 16.11.2022. L'articolo 63 e ss del predetto contratto disciplina lo smart working rimettendo all'ente la regolamentazione dello stesso. Il Decreto Milleproroghe (legge 14/2023) prevede che lo smart working sia riservato in caso di riconosciuta fragilità (per tutti gli altri lavoratori la prestazione lavorativa in modalità agile è dunque una facoltà e non un diritto?). È necessario rivedere il regolamento adottato a suo tempo, oppure è corretto che si continui con la precedente regolamentazione?
Il nuovo CCNL funzioni locali 2019-2021, sottoscritto il 16.11.2022, disciplina il lavoro agile “a regime”, ordinario, introducendo l’apposito TITOLO VI - LAVORO A DISTANZA.
Preliminarmente va ricordato che sono oggetto di confronto sindacale:
L’amministrazione deve prioritariamente individuare con un atto organizzativo quali processi o segmenti di processi o singole attività possono essere svolti in modalità agile. I criteri generali per la individuazione delle attività sono oggetto di informativa sindacale a seguito della quale può essere attivata, su richiesta della controparte o della stessa amministrazione, il confronto, che può durare al massimo 30 giorni. Al termine del confronto l’amministrazione riprende in toto la propria autonomia decisionale senza essere in alcun modo vincolata a quanto emerso in quella sede. Solo dopo è possibile individuare le attività “smartizzabili”. Analogamente per quanto riguarda i criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile.
Le determinazioni interne dell’amministrazioni devono comunque essere tali da garantire “un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell’esecuzione della prestazione lavorativa in presenza”. La prevalenza della prestazione lavorativa in presenza è prevista dalle linee guida DFP del 30.11.2021 le quali prevedono la cessazione della loro efficacia, dopo l’entrata in vigore dei nuovi CCNL, ma solo per le parti non compatibili; per cui si deve ritenere ancora vigente il principio della prevalenza come, peraltro, confermato dal DM n. 132 del 30/6/2022, attuativo della norma istitutiva del PIAO, che riproduce tale principio. La prevalenza del lavoro in presenza può essere programmata “con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile” e ciò, come sostenuto dal Dipartimento della Funzione pubblica, consente di prevedere l’utilizzo dello smart working con ampia flessibilità. In particolare, ciascuna amministrazione potrà equilibrare lavoro agile e in presenza secondo le modalità organizzative più congeniali al proprio contesto. A tal proposito l’Inps ha avuto modo di chiarire che il requisito della prevalenza della prestazione in presenza si considera soddisfatto se, nell’ambito dei giorni lavorativi al netto delle assenze autorizzate a qualsiasi titolo, ricadenti nel periodo mensile o plurimensile considerato, le giornate svolte in presenza risultano superiori rispetto a quelle svolte in modalità agile. Conseguentemente si deve ritenere che, nei termini sopra esposti, la prevalenza debba essere garantita in una proiezione settimanale, mensile o plurimensile, tenendo conto delle sole giornate di effettiva prestazione lavorativa, escludendo le assenze per malattia.
Inoltre, ai sensi dell’art. 64 del citato CCNL, l’adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentito a tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, ed è escluso per i lavori in turno e per quelli che richiedono l’utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili. Il comma 3 dello stesso articolo dispone, inoltre, che “L’amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività […] fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti”.
In risposta al quesito non vi è un diritto soggettivo per l’accesso al lavoro agile, salvo per quanto concerne i lavoratori fragili (ovvero affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del D.L. n. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11/2022), ai quali il diritto di accesso al lavoro agile è stato prorogato fino al 30 giugno 2023, ai sensi del comma 306 della legge n. 197/2022, come modificato dall’art. 9, comma 4-ter, del D.L. 29 dicembre 2022. n.198, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023. Il suddetto comma 306 ha confermato che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, come previsto già in fase emergenziale, è possibile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
Infine la regolamentazione interna deve essere rivista in modo da essere rispettosa dei principi sopra esposti e devono essere attivate le relazioni sindacali nei termini sopra indicati, limitatamente alle parti della disciplina che investono le materie oggetto di confronto sindacale.
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