Reputo opportuno che le posizioni oggetto di segnalazione vengano monitorate e che vengano richiesti chiarimenti anche alla Responsabile della convivenza (che è anche responsabile delle dichiarazioni anagrafiche relative ai componenti la convivenza stessa); in particolare occorre verificare che la segnalazione fatta dalla Responsabile corrisponda esattamente all’ipotesi che costituisce causa di cancellazione anagrafica con effetto immediato, ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs n. 142/2015, ossia che si configuri l’allontanamento non giustificato.
La circostanza che alcuni abbiano ritirato la raccomandata A.R. (o sembrano aver ritirato la raccomandata A.R.) suggerisce l’opportunità di approfondire le singole casistiche; chiaramente gli interessati hanno il diritto di fare osservazioni, che l’ufficiale di anagrafe deve valutare.
In generale, dopo aver approfondito la situazione con la Responsabile della convivenza e con eventuali accertamenti effettuati tramite la Polizia locale, qualora si tratti di allontanamento non giustificato, si deve procedere alla cancellazione anagrafica con effetto immediato.
Per quanto riguarda la persona che ha dichiarato di abitare altrove, ma di non avere intenzione di trasferire la residenza, si deve procedere alla segnalazione ex art. 16 d.P.R. n. 223/1989.
Vero è che la Circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici, 18 maggio 2017, n. 5 in merito alla cancellazione ai sensi dell’art. 5-bis comma 3 del D. Lgs. n. 142/2015 precisa che “Tale disposizione introduce quindi una speciale disciplina della cancellazione anagrafica, con effetto immediato, applicabile alle ipotesi di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale, salvaguardando comunque il diritto dell’interessato ad essere nuovamente iscritto”, sottolineando appunto che la cancellazione con effetto immediato non pregiudica la successiva reiscrizione; tuttavia, per il caso del cittadino trasferito in altro comune, in un’ottica di economia procedimentale, è bene procedere con la segnalazione ex art. 16 d.P.R. n. 223/1989.
26 Aprile 2023 Liliana Palmieri
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