Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiLa Responsabile di una convivenza anagrafica sita in questo Comune ha inviato comunicazione di allontanamento non giustificato dalla convivenza ai sensi dell'art. 5 bis del D. Lgs. n. 142/2015 per alcuni ospiti richiedenti protezione internazionale. In seguito a questa segnalazione ho provveduto ad inviare comunicazione di avvio del procedimento alla Responsabile suddetta (via Pec) ed ai singoli richiedenti protezione internazionale per racc/a.r. all'indirizzo della convivenza anagrafica. Qualche giorno dopo alcune ricevute delle raccomandate mi sono tornate indietro presumibilmente firmate dai diretti interessati (sulla ricevuta compare il cognome in stampatello) e addirittura uno dei richiedenti si è presentato allo sportello riferendo che dimora attualmente in un altro Comune ospite di un amico ma che non è intenzionato a fissare la residenza nell'abitazione in cui risulta attualmente ospite.
Chiedo come procedere in questi due casi. In particolare, sono tenuta a richiedere accertamenti al personale di P.M. relativamente al richiedente che ha firmato la ricevuta? Inoltre, in merito al richiedente che si è presentato allo sportello esibendo una fotocopia della dichiarazione di ospitalità fatta dall'amico e presentata all'altro Comune, procedo ad effettuare a quel Comune la segnalazione ex art. 16, comma 1, D.P.R. n. 223/89 oppure aspetto in entrambi i casi il decorrere dei 30 gg dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento e procedo comunque alla cancellazione ex art. 5-bis D. Lgs n. 142/2015?
Reputo opportuno che le posizioni oggetto di segnalazione vengano monitorate e che vengano richiesti chiarimenti anche alla Responsabile della convivenza (che è anche responsabile delle dichiarazioni anagrafiche relative ai componenti la convivenza stessa); in particolare occorre verificare che la segnalazione fatta dalla Responsabile corrisponda esattamente all’ipotesi che costituisce causa di cancellazione anagrafica con effetto immediato, ai sensi dell’art. 5-bis D. Lgs n. 142/2015, ossia che si configuri l’allontanamento non giustificato.
La circostanza che alcuni abbiano ritirato la raccomandata A.R. (o sembrano aver ritirato la raccomandata A.R.) suggerisce l’opportunità di approfondire le singole casistiche; chiaramente gli interessati hanno il diritto di fare osservazioni, che l’ufficiale di anagrafe deve valutare.
In generale, dopo aver approfondito la situazione con la Responsabile della convivenza e con eventuali accertamenti effettuati tramite la Polizia locale, qualora si tratti di allontanamento non giustificato, si deve procedere alla cancellazione anagrafica con effetto immediato.
Per quanto riguarda la persona che ha dichiarato di abitare altrove, ma di non avere intenzione di trasferire la residenza, si deve procedere alla segnalazione ex art. 16 d.P.R. n. 223/1989.
Vero è che la Circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici, 18 maggio 2017, n. 5 in merito alla cancellazione ai sensi dell’art. 5-bis comma 3 del D. Lgs. n. 142/2015 precisa che “Tale disposizione introduce quindi una speciale disciplina della cancellazione anagrafica, con effetto immediato, applicabile alle ipotesi di revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento ingiustificato del richiedente protezione internazionale, salvaguardando comunque il diritto dell’interessato ad essere nuovamente iscritto”, sottolineando appunto che la cancellazione con effetto immediato non pregiudica la successiva reiscrizione; tuttavia, per il caso del cittadino trasferito in altro comune, in un’ottica di economia procedimentale, è bene procedere con la segnalazione ex art. 16 d.P.R. n. 223/1989.
26 Aprile 2023 Liliana Palmieri
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