Riconoscimento paterno del figlio maggiorenne straniero nato all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna cittadina britannica nata nel 1970 da padre italiano e madre britannica, residente in questo comune da anni, presenta il certificato di nascita britannico ai fini del riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. Il certificato attesta i nomi dei genitori, i quali risultano sposati dall'anno precedente alla nascita della cittadina. Il padre italiano è iscritto AIRE in un altro comune ed abbiamo acquisito sia la scheda ANPR che la copia integrale dell'atto di nascita, in cui risulta l'annotazione del matrimonio.
Si chiede se la documentazione surriferita sia sufficiente per riconoscere la cittadinanza jure sanguinis o se si debba comunque richiedere il certificato di "non rinuncia alla cittadinanza italiana".
La rivendicante il possesso della cittadinanza italiana deve dimostrare di essere discendente da avo italiano presentando la documentazione indicata nella circolare del Ministero dell’interno n. K.28.1 dell’8 aprile 1991, e precisamente:
1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’articolo 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
7. certificato di residenza.
Ricordo che spetta all’ufficiale dello stato civile:
- svolgere adeguate indagini presso il comune italiano d’origine o di ultima residenza dell’avo italiano emigrato all’estero o presso il Comune di Roma;
- verificare la regolarità e l'autenticità dei documenti prodotti quando nutra dubbi al riguardo (Ministero dell'Interno, circolari 1 giugno 2007, n.26 "Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana" e 20 gennaio 2009, n.4 "Falsificazione di documenti nelle procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis");
- verificare la coerenza dei dati e il contenuto dei documenti (assenza di dati inesatti o insufficienza dei documenti e informazioni contenute: controllo di carattere sostanziale);
- accertare il mancato esercizio – da parte dei discendenti dall'avo emigrato dall'Italia e da colui che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana - della facoltà di rinunziarvi ex articolo 7 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, contattando le Rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere ove gli individui in questione abbiano risieduto.
La documentazione deve essere presentata dall’interessata e non può essere acquisita d’ufficio, tranne l’attestazione della nostra autorità consolare (punto 6) ed il certificato di residenza (punto 7).
Per quanto riguarda il punto 6 è assolutamente importate che in fase di redazione della domanda di riconoscimento vi sia una elencazione completa degli Stati e delle circoscrizioni consolari di residenza dei soggetti che compongono gli «anelli della catena» di discendenza.
Il Massimario per l’ufficiale di stato civile, pag. 44, ed.2012, afferma testualmente “Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K. 28.1 dell’8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un consolato, al quale si sia rivolto un comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza.).”
Per quanto riguarda il punto 7 è da ritenersi che nessuna certificazione verrà chiesta all’interessata circa la residenza nel Comune, in quanto l’ufficiale di stato civile potrà consultare agevolmente la propria banca dati ed in tempo reale conoscere la posizione anagrafica del richiedente.
Tutta la documentazione prevista dalla Circolare K.28.1 del 8 aprile 1991 dovrà quindi essere in possesso dell’ufficiale al fine di poter chiudere il procedimento di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. La mancanza di un documento non permette la chiusura positiva dello stesso.
Fatte le dovute premesse, si ritiene che per il caso descritto nel quesito, oltre all’atto di nascita dell’interessata rilasciato dal Regno Unito, debitamente tradotto e legalizzato, l’ufficiale dello stato civile dovrà richiedere il certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’articolo 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555.
26 Aprile 2023 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2677, sintomo n. 2709
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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