Attivazione partenariato pubblico privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ex art 183, co. 16, d.lgs n. 50/16

Quesiti
di Cucumile Pietro
26 Gennaio 2018

Il proponente ha depositato la proposta completa delle documentazioni progettuali, finanziarie e amministrative. la giunta comunale entro i termini previsti mediante atto di indirizzo ha preso atto della proposta e al punto 2) ha dato atto che le opere proposte sono coerenti con il programma politico e rivestono carattere di opere di pubblica utilità (vedi bozza allegata) in sede di approvazione il punto 2) è stato depennato in quanto e' la successiva delibera di consiglio comunale che dichiara la pubblica utilità dell'opera. domanda: tale considerazione nel caso della procedura del partenariato e' corretta?

 

Risposta

Il partenariato pubblico privato, come è noto, è il «contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto» con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato, in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella «realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa», con «assunzione di rischio» secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.

 

Ciò detto, l’art. 183 del “codice dei contratti pubblici” disciplina due peculiari modalità̀ di affidamento delle concessioni di lavori e di servizi:

  • l’affidamento di opere/servizi previsti nei documenti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice (art. 183, commi 1-14);
  • l’affidamento di opere/servizi non previsti nei documenti di programmazione dell’amministrazione aggiudicatrice (art. 183, commi 15).

 

Quanto alle opere e servizi poste al di fuori degli atti di programmazione dell’amministrazione, l’art. 183, comma 15 del codice dei contratti pubblici, prevede che operatori economici che possiedano determinati requisiti, indicati dallo stesso art. 183, al comma 21, possano presentare proposte di realizzazione in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità̀ non inseriti negli atti di programmazione delle amministrazioni pubbliche riceventi.

 

Ciò detto, il progetto di fattibilità̀ è inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche (approvato con delibera di consiglio comunale) ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. In particolare, il procedimento di affidamento prevede il coinvolgimento del Consiglio comunale per approvazione di indirizzi per gli affidamenti in concessione (cfr. art. 42, comma 2 lett. e) del D.lgs n. 267/2000); la stessa delibera di consiglio comunale disciplina il procedimento, individuando le fasi di realizzazione e i tempi di esecuzione dell’opera.

 

In punto di competenze in capo all’organo di giunta comunale, si intravede, quindi e a titolo esemplificativo, l’approvazione del livello di progettazione eventualmente predisposto insieme allo schema di contratto di P.P.P. e al Piano economico e finanziario.

Dott. Pietro Cucumile 19/01/2018

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