Calcolo degli oneri di sicurezza aziendali in appalto di servizi quando il DUVRI non contempla rischi da interferenze
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Appalto di lavori con importo pari ad € 45.000,00: offerte pervenute 7 si applica la soglia di anomalia, prevista nel bando, ai sensi D.Lgs 50/2016 e 56/2017? Non c'è contraddizione tra il comma 3bis e 8 dell'art.97?
dott. Pietro CUCUMILE 23/01/2018
Andando subito al merito del quesito e precisando che la migliore dottrina ha, comunque, evidenziato numerose incongruenze sulla lettera e il contenuto dell’art. 97 del vigente “Codice degli appalti”, purtuttavia occorre evidenziare che la norma è efficace e ha un senso solo qualora venga prevista nel bando l’esclusione automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, primo periodo) e solo qualora il numero delle offerte sia almeno pari a 10 (stesso comma, terzo periodo). Qualora manchi anche una sola delle due condizioni la norma è pressoché inutile.
Ciò detto i due commi non si contraddicono sul punto perché disciplinano due istituti distinti, l’uno relativo alla esclusione con le “giustificazioni” di cui al comma 4, che è il caso di specie, e l’altro inerente alla esclusione automatica delle offerte anomale.
ESCLUSIONE "con giustificazioni", le spiegazioni di cui al comma 4
3-bis.
Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
ESCLUSIONE "AUTOMATICA"
8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Dott. Pietro Cucumile 23/01/2018
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
TAR Lazio, Roma, Sezione IV-ter - Sentenza 14 aprile 2025, n. 7218
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
ANAC – 6 maggio 2025 (Delibera n. 91 del 3 marzo 2025)
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
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