Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Matteo Barbero
QuesitiA seguito di selezione pubblica conclusasi il 28.02.2023 per un posto di operaio specializzato cat. B3 (giuridico), questo Ente ha provveduto all'assunzione del vincitore a far data del 01.04.2023. Si chiede se a tale dipendente a partire dal cedolino di aprile 2023 debba essere riconosciuto oltre al tabellare unico di area previsto dalla Tabella G anche il differenziale stipendiale tra B1 e B3 o se invece gli spetti il solo tabellare unico di area previsto nella Tabella G allegata al CCNL per il gli Operatori Esperti, con uno stipendio più basso rispetto al precedente ordinamento.
Al quesito ha risposto recentemente in questi termini l’Aran “Con riferimento alla problematica relativa all’inquadramento del personale assunto da graduatorie relative a procedure concorsuali, per la copertura di posti di cat. B3, bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, si fa seguito alla precedente nota (prot. n. 231/23 del 11.01 u.s.) integrando come segue il parere reso.
L’integrazione riguarda, nello specifico, la particolare e circoscritta casistica di enti:
1) che effettuino l’assunzione dopo il 1° aprile 2023 di personale assunto a seguito di procedure concorsuali bandite prima di tale data per profili con accesso in B3;
2) sulla base di una pianificazione delle assunzioni adottata prima della suddetta data, nella quale sia stata decisa l’assunzione di profili con accesso in B3;
3) che abbiano previsto l’integrale copertura finanziaria delle suddette assunzioni nel bilancio dell’anno 2023, calcolata in base al costo di un B3.
Stante la previsione di cui all’art. 79, comma 1 bis del CCNL 16.11.2022, si ritiene che l’ente dovrà acquisire nel fondo risorse decentrate le risorse, già a carico del bilancio 2023, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Conseguentemente e in continuità con quanto già espresso in occasione dell’accorpamento della categoria D con il CCNL 21.05.2018, si ritiene possibile, in tale particolare caso riconoscere al personale – ancorché assunto dopo il 1° aprile 2023 – il differenziale stipendiale iniziale in misura pari alle suddette differenze B3-B1”.
27 aprile 2023 Matteo Barbero
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5774, sintomo n. 5883
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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