Approfondimento del Dott.Marco Massavelli
Omicidio stradale: arresto in flagranza e accertamenti coattivi
Marco Massavelli
La legge 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto, a decorrere dal 25 marzo, i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.
Per quanto qui di interesse operativo, ci si vuole soffermare sul reato di lesioni personali stradali, di cui al nuovo articolo 590-bis, codice penale.
Art. 590-bis.
Lesioni personali stradali gravi o gravissime.
Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi' al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.
La legge 41/2016 ha, inoltre, apportato importanti modifiche sia al codice penale, sia al codice della strada, e al codice di procedure penale, al di rendere operative le nuove disposizioni sull’omicidio e sulle lesioni personali stradali.
In particolare, si evidenziano alcune importanti modifiche apportate al codice di procedura penale.
Lesioni stradali: i casi di arresto facoltativo in flagranza
All’articolo 381, comma 2, è stata inserita la lettera m-quinquies, che consente, quindi, l’arresto facoltativo in flagranza di reato per il caso di delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.
Per cui è possibile procedere all’arresto facoltativo in flagranza di reato nei seguenti casi:
L’assistenza ai feriti esclude l’arresto
E’ necessario però evidenziare che la legge 41/2016 ha apportato anche una importante modifica all’articolo 189, codice della strada, che disciplina il “Comportamento in caso di incidente”.
In particolare, il Legislatore è intervenuto sul comma 8.
Tale norma, a seguito della modifica apportata con la legge 41/2016, stabilisce che:
“8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”.
E’ opportuno premettere che l’omicidio stradale è stato escluso in quanto per alcune dei casi in esso previsti, l’articolo 380, codice procedura penale ha introdotto l’obbligatorietà, in ogni caso, dell’arresto in flagranza di reato.
Per quanto concerne la norma modificata si evidenzia, innanzitutto, che il trattamento premiale riguarda il delitto di lesioni personali colpose, e non solo il delitto di lesioni personali stradali: quindi si applica per tutte le tipologie di lesioni, a prescindere dalla loro gravità (articoli 590 e 590-bis, codice penale).
Tenuto, però, conto che per le lesioni lievissime e lievi, di cui all’articolo 590, codice penale, non è prevista la possibilità di procedere all’arresto facoltativo in flagranza, ci si deve soffermare esclusivamente ai casi di cui all’articolo 590-bis.
Il comma 8, dell’articolo 189, codice della strada, però, esclude la possibilità di procedere ad arresto facoltativo in flagranza nel caso in cui il conducente, che sia coinvolto in un incidente stradale da cui derivi il delitto di lesioni personali colpose (di cui all’articolo 590-bis, codice della strada, n.d.r.), si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
Quindi…quando si può arrestare?
Riassumendo:
Per cui, l’arresto facoltativo in flagranza di reato è consentito nel caso di delitto di lesioni personali stradali, di cui all’articolo 590-bis, codice penale, nei casi previsti dai commi 2, 3, 4 e 5, esclusivamente se il conducente si è dato alla fuga.
L’accertamento dello stato di ebbrezza coattivo
L’articolo 186, codice della strada, ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, prescrive, al comma 5, che:
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza….omissis….
La legge 41/2016 ha modificato, per quanto qui di interesse operativo, l’articolo 359-bis, codice procedura penale, rubricato “Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi”, introducendo il nuovo comma 3-bis:
«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il piu' vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi e' data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facolta' di assistervi, senza che cio' possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».
Etilometro o ospedale?
Operativamente, quindi, nel caso in cui il conducente, coinvolto in un sinistro stradale a seguito del quale si siano verificati i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto con cui il pubblico ministero dispone il prelievo coattivo di campioni biologici può, nei casi di urgenza, essere adottato anche oralmente e successivamente confermato per iscritto e gli ufficiali di polizia giudiziaria (non è attività delegabile agli agenti di polizia giudiziaria) procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il piu' vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi.
Per cui, si evince che, a differenza di quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 186, codice della strada, che consente l’accertamento del tasso alcolemico da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate solo per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, mentre per gli altri è necessario procedere attraverso l’etilometro, l’articolo 359-bis, codice procedura penale, consente l’accertamento del tasso alcolemico da parte del più vicino presidio ospedaliero anche nei confronti di conducenti che non debbano essere sottoposti a cure mediche, ma che semplicemente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti dall’articolo 186, codice della strada.
17 gennaio 2018
Risposta del Dott. Stefano Paoli
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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