Esenzione imposta di bollo relativa a certificato di eseguite pubblicazioni per matrimonio

Risposta al quesito della dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
05 Maggio 2023

Si richiede un qualificato parere in merito all'esenzione dall'imposta di bollo relativa al certificato di eseguite pubblicazioni per matrimonio concordatario, confrontandosi due distinte scuole di pensiero. Chi scrive è dell'avviso che siano tuttora valide le pur datate previsioni di cui alla risoluzione ministeriale della Direzione Generale delle Tasse del 18/01/1979 n. 291512 (con una interpretazione estensiva della tab. di cui al DPR 642/1972) e la nota del Ministero Finanze del 09/07/1991 n. 390291/91 (che pur fa riferimento "a monte" agli scomparsi registri delle pubblicazioni). Altri invece sono di diverso orientamento, considerando che, insieme ai registri delle pubblicazioni, sia venuta meno anche l'esenzione. 
 

Risposta

L'individuazione del corretto regime di applicazione dell'imposta di bollo e, soprattutto, dei casi di esenzione rappresenta molto spesso un percorso tortuoso, per via dello stratificarsi delle norme e della mutevolezza del loro assetto. Un aiuto fondamentale viene dalle Risoluzioni ministeriali; in particolare, per la fattispecie oggetto del quesito occorre fare riferimento alla risoluzione citata (Min. Finanze 18 gennaio 1979, n. 291512 - Atti rilasciati dall’ufficiale dello stato civile concernenti le pubblicazioni matrimoniali) nonché alla risoluzione, sempre del Ministero delle Finanze, 28 dicembre 1994, n. 59, avente ad oggetto "Atto di pubblicazione di matrimonio e certificato di eseguita pubblicazione".
La prima delle due risoluzioni, dopo il riferimento all'abrogato R.D. n. 1238/1939, contiene una enunciazione di grande aiuto per la soluzione del problema e comunque condivisibile: " ...Per quanto concerne il certificato trasmesso dall’Ufficiale dello stato civile al parroco, attestante che non sono state presentate opposizioni alla celebrazione del matrimonio civile, si osserva ... che, trattandosi di fattispecie non espressamente prevista dal predetto art. 17 non può rientrare nel campo di applicazione della norma testé citata. Si ritiene, tuttavia, che detto certificato debba egualmente non essere assoggettato al tributo giacché, essendo un atto dello stato civile e sostanziandosi, quindi, in un atto amministrativo del Comune non espressamente previsto nella tariffa allegata al decreto n. 642 del 1972, deve rientrare fra gli atti i quali, per effetto della disposizione contenuta nell’art. 1 della vigente legge di bollo, devono considerarsi fuori del campo impositivo".
Si può disquisire sul fatto che il certificato di eseguite pubblicazioni non sia propriamente un atto di stato civile; tuttavia la seconda delle due risoluzioni richiamate (Ministero delle Finanze 28.12.1994 n. 59) ci aiuta ad individuare il passaggio decisivo ai fini della esenzione da imposta di bollo del certificato di eseguite pubblicazioni, laddove afferma che " ...  l’atto di pubblicazione di matrimonio è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine ai sensi del surrichiamato art. 4, comma 2, della Tariffa mentre il certificato di eseguite pubblicazioni, in quanto desunto esclusivamente dal registro delle pubblicazioni di matrimonio (che costituisce allegato – ai sensi dell’art. 94 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238, recante le disposizioni in materia di ordinamento dello stato civile – al Registro degli Atti di matrimonio) tenuto dall’Ufficiale dello stato civile del comune competente, nonché da atti allegati a detto Registro, è esente dal tributo di bollo, a norma della richiamata nota marginale n. 2 lett. c)".
In sostanza, secondo il Ministero delle Finanze, poiché il certificato di eseguite pubblicazioni è desunto (oggi) da atti allegati al registro di matrimonio e, nella vigenza del R.D. n. 1238/1939, dal registro delle pubblicazioni di matrimonio - oggi soppresso, e dai citati atti allegati a detto registro, deve ritenersi esente da imposta di bollo. 
Ricordo che la circolare Miacel n. 2/2001 del 26.3.2001 del Ministero dell'interno, nella sezione dedicata alle pubblicazioni di matrimonio, precisa che "Stante la soppressione dei registri delle pubblicazioni di matrimonio, tali atti [richiesta di pubblicazione di matrimonio e processo verbale] vanno inseriti nel fascicolo degli allegati al registro dei matrimoni". In conclusione, il certificato di eseguite pubblicazioni deve essere rilasciato in esenzione da imposta di bollo non in virtù di una interpretazione estensiva della Tabella allegato B al d.P.R. n. 642/1972 (ricordo che l'interpretazione analogica in materia tributaria è vietata) ma poiché è desunto da atti allegati al registro di matrimonio.  

dott.ssa Liliana Palmieri    5 maggio 2023
 

 

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